COVID-19. Protocollo sicurezza sul lavoro, le indicazioni per imprese e lavoratori

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Con l’evolversi della Emergenza CORONAVIRUS, il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo dal Governo e dalle Rappresentanze sindacali contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, costituendo un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
Le imprese che adottano il Protocollo e all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, possono applicare ulteriori misure di precauzione da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Sui dettagli del protocollo segnaliamo anche la lettura della
Scheda informativa del Ministero della Salute
• nella sezione CORONAVIRUS del Ministero Salute
• le indicazioni già fornite sul sito del Governo

In questo articolo vedremo:
Le garanzie di svolgimento dell’attività produttiva
Indice delle misure da attuare
Obblighi informativi dell’azienda
Misure riorganizzative
Controllo del personale, misure sanificazione
Dispositivi di protezione
Accesso nei locali, svolgimento interno dell’attività
Sorveglianza sanitaria

Lo svolgimento dell’attività produttiva solo con adeguati livelli di protezione

Preliminarmente occorre segnalare che la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto, si favorisce il ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Si fa riferimento all’obbligo di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, anche attraverso la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In un’ottica di condivisione delle misure, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali e con il coinvolgimento degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

Protocollo sicurezza sul lavoro: indice delle le misure di precauzione

Il protocollo si articola in punti corrispondenti a specifiche misure relative alla
1- INFORMAZIONE
2- MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
3- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
7- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Protocollo sicurezza sul lavoro: gli obblighi informativi

Senza entrare nell’esame dei singoli punti (per i quali si rimanda alla lettura del protocollo) segnaliamo alcuni passaggi significativi.
Innanzitutto, l’istituzione (Punto 12) di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Quanto agli obblighi per le aziende, c’è un obbligo informativo (Punto 1) per tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi sull’obbligo di
• rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre/altri sintomi influenzali,
• non fare ingresso o permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo;
• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (distanza di sicurezza, regole di igiene delle mani e comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
• informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa.

Protocollo sicurezza sul lavoro: misure riorganizzative

Il Punto 8 che indica una riorganizzazione delle attività prevede in particolare:
• rimoludazione dei livelli produttivi;
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione e ricorso allo smart-working;
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
• piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione;
• sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e
• internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Protocollo sicurezza sul lavoro: controllo del personale, misure di sanificazione

Si legge poi negli altri punti, la possibilità di sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea e in caso sia superiore ai 37,5 vietare l’accesso ai luoghi di lavoro. Preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Fra gli altri punti si indica l’obbligo per l’azienda di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago (Punto 4) e garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi; rimando alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 per la sanificazione in caso di presenza di una persona con COVID-19. Sul detergente l’azienda può prepararlo seguendo le indicazioni dell’OMS.
L’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (Punto 5) ed è richiesto che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Protocollo sicurezza sul lavoro: dispositivi di protezione

Su questa linea il Punto 6 raccomanda l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale: le mascherine dovranno essere quelle utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità o la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Si sottolinea in particolare che qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
A tal proposito segnaliamo la recente Circolare del Ministero della Salute del 13 marzo 2020 con la quale si rende noto che le mascherine in “tessuto non tessuto”, per essere utilizzate come dispositivi medici, devono avere le seguenti caratteristiche:
• corrispondere contemporaneamente alle norme UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993;
• essere prodotte da imprese che abbiano un Sistema di qualità.

Protocollo sicurezza sul lavoro: accesso nei locali, svolgimento interno dell’attività

Sempre l’azienda deve (Punto 8) favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) dedicando una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo, non sono consentite le riunioni in presenza, ridurre al minimo la partecipazione necessaria e, comunque nel rispetto del distanziamento interpersonale e di un’adeguata pulizia/ areazione dei locali (punto 10).
Sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; permessa la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
Al punto 10 si specifica che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/ o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione

Protocollo sicurezza sul lavoro: sorveglianza sanitaria

Il Punto 11 prospetta il caso di una persona presente in azienda che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse: scatta l’obbligo di dichiararlo immediatamente all’ufficio del personale, segue l’isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.
L’azienda è poi tenuta ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Chiesta anche la collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona positiva al tampone COVID-19, così da attivare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, si legge al Punto 11 l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il Punto 12 permette lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria quale “ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio” sempre però rispettando le misure igieniche Del Decalogo del Ministero della Salute; da privilegiare le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Fra gli obblighi del Medico:
• integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, in collaborazione con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Redazione InSic

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