Decreto del Fare: gli emendamenti delle Regioni

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L’11 luglio la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso, in sede di Conferenza Unificata, il proprio parere sul DDL conversione in legge del “Decreto del Fare” attualmente all’attenzione delle Camere. Quello delle Regioni è un parere favorevole, condizionato però all’accoglimento di una serie di emendamenti contenuti in un documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e consegnato, nella stessa Conferenza Unificata, al Governo.

Limitazione del DUVRI e parere delle Regioni

Nel loro Parere le Regioni ribadiscono la pericolosità della decretazione d’urgenza, che è immediatamente applicabile ma priva, nel caso di specie, della completa definizione di tutte le norme per la sua applicazione, a causa dei continui rimandi a prossimi decreti di attuazione.
In seguito si passa all’analisi dell’articolo 32 che contiene alcune fra le principali modifiche al Testo Unico di Sicurezza.
Le Regioni propongono di eliminare la lettera a) dell’art. 32 del DL del fare che contiene le modifiche all’articolo 26 del Testo Unico di Sicurezza, in materia di DUVRI sostituendo i commi 3 e 3-bis.
Le Regioni criticano la possibilità per il datore di lavoro committente di scegliere arbitrariamente la modalità di eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali: infatti il DL del Fare gli permetterebbe di scegliere tra l’elaborazione di un documento cartaceo (DUVRI) e l’indicazione, senza motivazione, di un incaricato che con la sua attività (sovrintendere alle attività di cooperazione e di coordinamento) dovrebbe riuscire a eliminare/ridurre i rischi interferenziali. Le Regioni ricordano infatti che la figura dell’Incaricato “in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro” non rientra tra le figure definite all’art 2 del Testo Unico, e può generare confusione circa la sua effettiva individuazione, dal momento che esiste nel medesimo art 2 una definizione corretta e puntuale del preposto. Inoltre, secondo le Regioni, l’individuazione di un incaricato verrebbe a configurare una delega di fatto, in totale violazione di quanto previsto dall’art 16 del T.U.S., in particolare dal comma 1 lett. b).Peraltro, questa disposizione finirebbe per disciplinare in maniera diversa gli appalti pubblici da quelli privati, mantenendo la tutela più ampia solo per i primi, che parrebbero non soggetti alla distinzione tra “basso rischio” e “alto rischio”.
Quanto infine all’innalzamento a dieci uomini-giorno del limite temporale per il quale decade l’obbligo di compilazione del DUVRI, le Regioni sottolineano come di fatto si elimina per una enorme mole di attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le ditte. Va osservato che il rischio derivante da interferenze non è conseguente o proporzionale alla durata delle attività.

L’individuazione dei Settori a basso rischio infortunistico

Le Regioni propongo poi di eliminare il comma 6 ter aggiunto dal Decreto del Fare (art. 32 c.2) all’art. 29 del D.lgs. 81/2008: il nuovo comma richiede che siano individuati (anche sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) i settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. Tale decreto conterrà il “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29” ferma restando “la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26”.
Secondo le Regioni “il consentire di autocertificare la valutazione del rischio per le aziende a “basso rischio”, permettendo alle stesse di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in base al livello di rischio individuato, è contrario alla “ratio” dell’attuale normativa che vede nel Documento di Valutazione uno strumento operativo di miglioramento delle condizioni di lavoro in una prospettiva, per quanto possibile, di eliminazione di qualsiasi rischio.

Piccoli lavori e modelli semplificati

Le Regioni analizzano anche la lettera g) del comma 1 dell’articolo 32 del DL del Fare, che intende modificare l’articolo 88 comma 2 lettera g bis) del D.Lgs. 81 aggiungendo un inciso che amplia il novero delle attività che non ricadono sotto le disposizioni del Capo I (Misure per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili) del Titolo IV del T.U.S.: sarebbero esclusi “i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”. Si tratta, secondo le Regioni di una riduzione significativa dei livelli di tutela della sicurezza dei lavoratori, non valutando il rischio dei piccoli lavori, che sono definiti tali solo sulla base della loro durata.
Infine le Regioni analizzano la lettera h del comma 1 dell’articolo 32 del DL del Fare, che introduce un nuovo articolo all’interno del Testo Unico, ovvero l’art. 104 bis: in base a questo nuovo articolo sarebbe prossima pubblicazione di un decreto in cui saranno individuati modelli semplificati per la redazione del Piano operativo di sicurezza, del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Fascicolo dell’opera.
Le Regioni non comprendono il concetto di “modello semplificato” “dal momento che il T.U. già prevede contenuti minimi dei diversi Piani di Sicurezza, che di fatto avrebbero dovuto semplificare la stesura della documentazione”.
Si propone pertanto una modifica all’allegato XV del T.U.S agli articoli 2, 3 e 4, che possa realmente soddisfare le esigenze di semplificazione chiarendo opportunamente la relazione tra i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e la stima dei costi stessi di cui al punto 4 dell’allegato stesso.

In allegato il testo completo del Parere rilasciato dalla Regioni.

Redazione InSic

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