DL SCUOLA n.111/2020: dal lavoro agile al trasporto pubblico locale, cosa cambia?

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In Gazzetta l’atteso DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 con le disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 9 settembre.
Il Decreto autorizza una spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021 a favore degli enti locali per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee (un successivo decreto interministeriale fisserà le modalità di riparto del fondo).
Mettiamo in luce il contenuto del Decreto, le previsioni in materia di lavoro agile e le risorse in vista per il Trasporto pubblico locale, a seguito delle recenti Linee guida sul TPL e scolastico dedicato in funzione antiCovid-19.

Cosa contiene il DL 111/2020?

Il DL 111/2020, approvato e anticipato dal Governo nei giorni scorsi, contiene:
• Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (art.1);
• Disposizioni in materia di trasporto scolastico (art.2);
Interventi urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021 (art.3);
Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici;
• Misure per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel Comune di Lampedusa e Linosa (sospensione fino al 21 dicembre 2020 dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali).

Minore in quarantena e lavoro agile del lavoratore dipendente

In base all’art.3 del DL 111/2020 in caso di un minore convivente di anni 14 per il quale viene disposta la quarantena da parte della ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico;
• Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio: tale beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020;
• Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;
• Per i periodi di congedo viene riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione (si veda l’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151); tali periodi sono coperti da contribuzione: per tale beneficio il limite di spesa è di 50 milioni di euro per l’anno 2020;
• Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle sorpacitate misure;
• Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici sopra menzionati è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.

Trasporto pubblico e trasporto scolastico dedicato: risorse in arrivo

In materia di trasporto pubblico locale a Regioni e le Province autonome ed enti locali viene concessa la possibilità di utilizzare, per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, le risorse previste dal “decreto agosto” n. 104/2020 nel limite complessivo di 300 milioni di euro per fronteggiare le esigenze trasportistiche a seguito delle recenti Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato nel caso in cui questi servizi di trasporto nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all’80% della capacità.
Per il trasporto scolastico dedicato l’autorizzazione di spesa è nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivo; ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00134) (GU n.223 del 8-9-2020) Vigente al: 9-9-2020


Redazione InSic

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