Delega di funzioni: validità ed esclusione di responsabilità del Datore lavoro

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Nuova sentenza tratta dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!
Il caso analizzato
, fra gli altri, nella rubrica “Rassegna della Giurisprudenza” riguarda il giudizio su una delega di funzioni da parte di un datore di lavoro, ritenuto responsabile dell’incidente occorso ad un lavoratore durante l’utilizzo di una macchina da lavoro… L’analisi della sentenza n. 27310 del 31.05.2017 della Cassazione.

Il Fatto
Un operaio lavorava ad una macchina, quando si era accorto che uno dei pezzi era rimasto attaccato allo stampo superiore. Aveva, allora, posto la macchina in modalità manuale per togliere il pezzo, quando, forse per un contatto accidentale, la stessa macchina si era azionata in modalità automatica schiacciandogli la mano.

La delega
La colpa contestata al datore di lavoro
consiste nel non avere dotato la macchina di un dispositivo idoneo a prevenire uno schiacciamento accidentale del pulsante di avvio e nella mancata formazione dello stesso lavoratore.
Il datore di lavoro, tuttavia, aveva conferito delega di funzioni, per cui eccepisce che la posizione di garanzia era stata trasferita al delegato.

Secondo la Cassazione
Secondo la Cassazione, gli obblighi di prevenzione gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, a condizione che l’atto di delega sia espresso, inequivoco e certo, investa persona tecnicamente capace e dotata dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche di spesa), sia specificamente accettato e riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale.

Il commento
Ora, per quanto risulta dalla massima, non vi è effetto liberatorio della delega senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all’ambito delegato. Ed per questo che i giudici di merito avevano escluso l’operatività della delega.
La Corte, tuttavia, annulla la condanna dell’imputato per non avere commesso il fatto, confutando tutti i rilievi dei giudici di merito: a) quanto al ritenuto breve lasso di tempo tra il momento del conferimento della delega di funzioni e il verificarsi dell’infortunio, la circostanza può assumere astrattamente rilevanza solo nel caso in cui il neo delegato sia stato, al contempo, anche un neo assunto che, come tale, non conosce l’operatività dell’azienda e le relative problematiche della sicurezza (cosa non avvenuta nel caso di specie dove il delegato aveva competenze e conoscenze sufficienti in materia di sicurezza); b) quanto alla concreta ed effettiva autonomia di spesa, un mero obbligo in capo al delegato di segnalare al delegante gli interventi importanti (individuato dai giudici di merito come elemento confutante la validità della delega) è invece conforme al dettato normativo, diversamente da un “obbligo di preventiva autorizzazione” (citato dai giudici di merito); c) quanto, infine, alla non delegabilità degli obblighi di formazione, ricorda la Corte di Cassazione che gli unici obblighi non delegabili sono la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e la valutazione del rischio.

Redazione InSic

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