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Delega di funzioni: il delegato risponde delle omissioni in materia di sicurezza

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La Corte di Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza n. 40043 del 5 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso dell’ingegnere con delega in sicurezza, ritenendolo il responsabile dell’infortunio di un lavoratore colpito da un movimento improvviso di un macchinario.
Ciò in virtù della sua delega formale in materia di sicurezza, con la quale avrebbe potuto evitare il verificarsi del danno.

Il fatto
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di una s.r.l. e un componente del consiglio con delega alla prevenzione e sicurezza sul lavoro, sono stati ritenuti, in primo grado, i responsabili delle lesioni personali gravi riportate da un dipendente.
Il lavoratore, che stava operando vicino alla pressa orizzontale di un braccio robotico, veniva colpito da un movimento improvviso dello stesso, a causa del cattivo funzionamento del dispositivo di sicurezza.
Per questo motivo, gli imputati erano stati accusati di negligenza, imprudenza e imperizia per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2087 c.c., art. 70 e art. 71, comma 2, 3 e 4 del T.U. n. 81 del 2008), per aver omesso di fornire al lavoratore l’attrezzatura conforme ai requisiti di sicurezza.
In appello, la corte territoriale aveva rilevato che il meccanismo di blocco automatico di operatività del macchinario, non aveva funzionato perché posticcio ed inefficiente; pertanto, il collegio aveva ritenuto che dovesse rispondere dell’infortunio esclusivamente l’ingegnere che aveva la delega in sicurezza.
L’ingegnere, così, proponeva ricorso per Cassazione.


Secondo la Cassazione
Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso infondato.
Le sentenze dei giudici del merito hanno condannato l’imputato per la sua specifica qualità di delegato alla sicurezza aziendale.
Le Sezioni Unite, in materia di infortuni sul lavoro, hanno stabilito che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza che gravano sul datore di lavoro possano trasferirsi al delegato, a condizione che l’atto di delega, previsto dall’art. 16 del T.U. di sicurezza, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, e che tale atto sia espresso, effettivo e non equivoco; infine, che investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza con poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014).
Nel caso in questione, l’ingegnere era titolare di una delega formale in relazione alle esigenze di sicurezza aziendale e, quindi, era il gestore dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
Oltre al fatto che, la sua qualifica professionale, lo rendeva di per sé idoneo a valutare la pericolosità di un macchinario dotato di un insufficiente sistema di sicurezza.
Dalle omissioni del ricorrente è derivato l’infortunio, per questo i giudici hanno proceduto a individuare la sussistenza del nesso causale e della colpa.
In merito alla condotta negligente del lavoratore, sostenuta in ricorso dal ricorrente, i giudici di legittimità hanno ritenuto che non può considerarsi la causa da sola sufficiente a produrre l’evento, dato che la condotta incauta è riconducibile all’area di rischio della lavorazione svolta.
Come si è detto più volte, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21587 del 23/03/2007; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7955 del 10/10/2013; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22249 del 14/03/2014; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7267 del 10/11/2009).
Pertanto, gli Ermellini hanno ritenuto che il lavoratore sia incorso in infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro, e che la macchina presso cui operava, era priva di adeguati dispositivi di protezione.
Da ciò consegue che l’operaio non ha tenuto un comportamento abnorme, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva dell’ingegnere e l’evento lesivo, in quanto le cautele omesse avrebbero evitato il rischio specifico che si è successivamente verificato.
Per queste ragioni, la Corte di Cassazione Penale ha rigettato il ricorso dell’ingegnere con delega in sicurezza, ritenendolo responsabile dell’infortunio.

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Redazione InSic

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