Il commento alla sentenza è a cura di Alessio Giuliani, collaboratore della cattedra di diritto del lavoro, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza.
In particolare “pur in presenza di un esercizio di fatto di una posizione di garanzia all’interno del luogo di lavoro, sia essa determinata da un atto di ingerenza piuttosto che da una distribuzione di incarichi non formalizzati, giammai si realizza una ipotesi di esonero di responsabilità del titolare effettivo della posizione di garanzia, ma semmai si costituisce una figura alternativa di garanzia, che potrebbe essere chiamata a rispondere sulla base del principio di effettività richiamato dall’art. 299 D.Lgs.vo 81/2008“.
La Cassazione incentra il suo ragionamento sul principio di effettività, contenuto nell’art. 299 del T.U., ai sensi del quale le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, a prescindere dall’investitura formale, gravano altresì su chi in concreto eserciti i poteri tipici di ciascun ruolo”.
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