Delegati alla sicurezza ed effettività della posizione di garanzia

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Rispetto ad un caso di lesioni personali colpose aggravate dalla inosservanza della disciplina infortunistica, da parte di dipendente in posizione di garanzia sulla base di delega datoriale, la Corte di Cassazione nella Sentenza del 12-10-2018, n. 46395 pone in rilievo l’esercizio di fatto di poteri giuridici rispetto all’investitura formale, caposaldo del sistema antinfortunistico.
Il commento alla sentenza è a cura di Alessio Giuliani, collaboratore della cattedra di diritto del lavoro, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza.

In particolare “pur in presenza di un esercizio di fatto di una posizione di garanzia all’interno del luogo di lavoro, sia essa determinata da un atto di ingerenza piuttosto che da una distribuzione di incarichi non formalizzati, giammai si realizza una ipotesi di esonero di responsabilità del titolare effettivo della posizione di garanzia, ma semmai si costituisce una figura alternativa di garanzia, che potrebbe essere chiamata a rispondere sulla base del principio di effettività richiamato dall’art. 299 D.Lgs.vo 81/2008“.

La Cassazione incentra il suo ragionamento sul principio di effettività, contenuto nell’art. 299 del T.U., ai sensi del quale le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, a prescindere dall’investitura formale, gravano altresì su chi in concreto eserciti i poteri tipici di ciascun ruolo”.

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Redazione InSic

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