Ministero del Lavoro

Depenalizzazione: esclusi i reati in materia di sicurezza sul lavoro

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Il Ministero del Lavoro con la Circolare n.6/2016 fornisce alcuni chiarimenti in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014, n. 67 recante “deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”, in vigore dal 6 febbraio.
Si chiarisce subito nel testo della Circolare che dalla depenalizzazione sono esclusi i reati contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008, pertanto, i reati ivi previsti, puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda, conservano natura penale e continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore.

Ricorda il ministero che in attuazione della Legge Delega ((L. n.67/2014) si dispone la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria e quindi delitti e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda. apportando importanti modifiche alle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.
La depenalizzazione, in virtù del comma 2 del medesimo articolo, riguarda anche quelle fattispecie punite con la sola pena pecuniaria che, nelle forme aggravate, prevedono l’applicazione della sola pena detentiva, oppure della pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria; in tali casi, la fattispecie aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato.

Nell’allegato alla Circolare si dettagliano le fattispecie oggetto di depenalizzazione: molte riferiscono al D.Lgs. 198/2006, con riferimento alla discriminazione nel mondo del lavoro per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione (art. 27) e la retribuzione (art. 28), per l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. Fra le altre fattispecie, quelle che attengono al trattamento pensionistico (art. 30). Ma anche il collocamento della gente di mare (Art. 5, D.P.R. 231/2006) e l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro (Art. 18, comma 1, prima parte D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. 251/2004), le ipotesi di distacco del lavoratore (Art. 30 comma, D.Lgs. 276/2003)
Inoltre, l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali per gli operatori del settore agricolo e delle ritenute sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata.

Per un quadro completo si rimanda alla circolare e al suo allegato.

Redazione InSic

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