Il Ministero ricorda che a seguito della conversione in legge (L. n.9/2014) del Destinazione Italia D.L. n. 145/2013 è stata approvata una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti
-l’occupazione di lavoratori “in nero”
– la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali
nonché una maggiorazione delle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Con la Conversione in Legge, il Ministero sente di dover dare indicazioni circa la commisurazione degli importi sanzionatori da applicare in relazione al tempo di consumazione dell’illecito.
Nell'articolo
La Maxisanzione
Per quanto riguarda la Maxisanzione per il lavoro “nero”, l’importo delle sanzioni amministrative (di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12) è aumentato del 30 per cento: non si applica la procedura di diffida (di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124) ma ne restano soggette solo le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Destinazione Italia, al 34 dicembre 2013.Pertanto,
-per le violazioni commesse prima del 24 dicembre 2013 si applicherà evidentemente la pregressa disciplina sia per importi che per la diffida
– per le violazioni connesse dall’entrata in vigore del DL Destinazione Italia e fino alla Legge di Conversione (cioè dal 24 dicembre 2013 e sino al 21 febbraio 2014 compreso) si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile (v. tabella allegata), nonché la procedura di diffida.
-con l’entrata in vigore della L. n. 9/2014 (ossia a far data dal 22 febbraio 2014), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall’alt. 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile ma non la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Quanto alla individuazione del momento di consumazione dell’illecito il Ministero ricorda che si fa riferimento al momento in cui cessa la condotta illecita.
La circolare ministeriale riporta quindi utili tabelle che riporta, in base alle violazioni riscontrate le Maxisanzioni in materia di lavoro nero regolarizzato o meno.
Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
La revoca della sospensione provvedimento (sia di quello adottato dal personale ispettivo di questo Ministero che delle AA.SS.LL.), è stata caricata di “somme aggiuntive“ a seguito della conversione del DL Destinazione Italia, aumentate del 30%: i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013., anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.Sanzioni per violazioni sui tempi di lavoro
Diversamente da quanto inizialmente previsto dal D.L. n. 145/2013, la legge di conversione ha previsto una duplicazione (e non una decuplicazione) degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2013.Inoltre, in sede di conversione, il Legislatore ha altresì stabilito che tale minor aggravio degli importi sanzionatori trova applicazione in relazione alle violazioni commesse sin dall’entrata in vigore del citato D.L. n. 145/2013 (cioè dal 24 dicembre 2013). Quindi le violazioni commesse sino al 23 dicembre 2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio mentre quelle commesse successivamente a tale data saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati.
Il Ministero però chiarisce che
– la durata media dell’orario di lavoro “deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi” (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva);
– il riposo settimanale “è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”;
– il riposo giornaliero deve essere fruito “ogni ventiquattro ore”.
La duplicazione delle sanzioni, ribadisce il Ministero del Lavoro scatta quando i periodi di riferimento sopra richiamati (quattro mesi, quattordici giorni, ventiquattro ore), ricadono interamente dopo il 24 dicembre 2013.
Introiti delle sanzioni e Fondo sociale
I maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni, ricorda il Ministero, saranno versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione e ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014, destinato a misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia della vigilanza,ed a iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
Verrà quindi individuato dal Ministero uno specifico codice tributo sul quale imputare tali maggiori introiti.
Riferimenti normativi:
CIRCOLARE N. 5 del 4/3/2014
art. 14, D.L. n. 145/2013 (conv. da L. n. 9/2014) – misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare – maxisanzione, revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali.
Allegati
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