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Dl del Fare: il punto sulle principali misure di semplificazione

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A breve distanza dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, della Legge n. 98/2013, di conversione del Decreto del Fare (DL 69/2013), operativa dal 21 agosto, il Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha riassunto le principali disposizioni previste nel Decreto convertito in una Guida ministeriale.

Per quanto riguarda la sicurezza sul Lavoro, la Guida sottolinea come le semplificazioni riguardino esclusivamente adempimenti formali, nonché oneri informativi, ma non tocchino gli aspetti sostanziali della sicurezza: le misure incidono su un costo stimato di 3,3 miliardi di euro, ma i risparmi saranno quantificati a seguito dei decreti attuativi.
Vediamo quindi di seguito i passaggi più significativi delle semplificazioni per la sicurezza.

Attività a basso rischio infortunistico (art. 32 comma 1, lettera b)
Sono stati previsti modelli e procedure semplificati “su misura” per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, fermi restando i livelli di tutela sostanziale.
La stessa strada è stata percorsa in un altro settore delicatissimo per la sicurezza pubblica, quale quello della prevenzione incendi, dove, per elevare la tutela, si sono differenziate le procedure e gli stessi controlli sulla base del rischio. Con decreto ancora da emanarsi, saranno individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL.

DUVRI (art. 32 comma 1, lettera a)
Nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.
Si tratta di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente (rispetto ad un documento) per evitare i rischi da interferenze.
Questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Le disposizioni entreranno in vigore a seguito dell’adozione del decreto che individua i settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali.
Le esclusioni relative al DUVRI riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

Cantieri temporanei e mobili (art. 32 comma 1, lettera h)
Un prossimo decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, prevedrà modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.
Inoltre, nei contratti relativi ai lavori pubblici, un analogo decreto adotterà modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) come previsto all’articolo 32 comma 4.

Attrezzature
I termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da sessanta a quarantacinque giorni. I soggetti pubblici dovranno comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni, l’impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.
Le verifiche successive sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici o privati abilitati.

Denuncia Infortuni (art. 32 comma 6)
In base al DL del Fare, l’INAIL trasmetterà le denunce per via telematica all’autorità di pubblica sicurezza, all’ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell’unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese.
La disposizione diventerà operativa sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto Sinp che prevede le modalità tecniche di funzionamento del Sistema informativo per la prevenzione.

Per approfondire sulle misure di Sicurezza sul lavoro suggeriamo la consultazione del Dossier del Fare, che raccoglie le principali modifiche previste per la salute e sicurezza sul lavoro, dal decreto già prima della sua conversione in legge.

Redazione InSic

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