DPI

DPI: in Gazzetta il Decreto di adeguamento al nuovo Regolamento europeo

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In Gazzetta il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sui DPI (regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016), in vigore dal 12 marzo 2019.
L’approvazione definitiva del provvedimento era stata annunciata in febbraio dal Governo, che ne sottolineava alcuni aspetti: in particolare, il coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti, l’inclusione di nuovi prodotti in precedenza invece esclusi, maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati, semplificazione e adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti e infine, maggiore qualificazione dei requisiti delle autorità di notifica e degli altri organismi coinvolti nella valutazione, notifica e sorveglianza degli organismi notificati.

Il D.Lgs. n.17/2019 apporta modifiche testuali sostanziali (vedi sotto) al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 che attuava la direttiva europea sui DPI (Dir. n.89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989), ora abrogata dal Regolamento europeo sui DPI n. 2016/425.
Il D.Lgs. n.475/1992, per effetto della modifica, è divenuto decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425. Inoltre, il D.Lgs. n.17/2019 abroga il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 (Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale).
Infine, il D.Lgs. n.17/2019 apporta modifiche testuali al Testo Unico di Sicurezza (art.74 e 76).

Modifiche al D.Lgs. n.475/1992

Le modifiche impattano alcuni degli articoli del D.Lgs. n.475/1992, sostituendone interi articoli.

Mercato dei DPI

Il “sostituito” art.3 del D.Lgs. n.475/1992 prevede ora che possono essere messi a disposizione sul mercato DPI, che rispettino le indicazioni di cui agli articoli 4 (che indica le “Categorie di DPI” e che non viene modificato) e 5 (“Procedure di certificazione CE” che viene invece modificato). [Prima si stabiliva che i DPI non potevano essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II].
Sono conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione richiesta (di cui all’art. 15 e all’allegato III “Documentazione del fabbricante” del regolamento DPI) nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.

Procedura di valutazione della conformità

In base al nuovo art.5 del D.Lgs. n.475/1992 (Procedura di valutazione della conformità) si richiede al fabbricante di eseguire, o far eseguire la procedura di valutazione della conformità (dettagliata in art.19) e redigere la documentazione tecnica (in allegato III) anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza per tutti i DPI.
[In precedenza si richiedeva (al fabbricante o al rappresentante stabilito nel territorio comunitario) il rilascio dell’attestato di certificazione CE per la produzione di DPI di seconda o di terza categoria e prima della commercializzazione questi doveva preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato III.]

Nel nuovo art.6 del D.Lgs. n.475/1992 si specifica che le attività di valutazione della conformità (lett. b) e c)) e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI, vanno effettuate da organismi notificati autorizzati, in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI, tramite domanda di autorizzazione presentata al Ministero dello sviluppo economico, domanda che ha come presupposto l’accreditamento e che viene rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro, dietro corresponsione di tariffa. Le autorità che rilasciano autorizzazione provvedono poi alla vigilanza sull’attività degli organismi notificati autorizzati, svolgono ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI.
[in precedenza tali attività indicava per l’autorizzazione il possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato V e di altri requisiti definiti in apposito decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato; la domanda andava presentata all’Ispettorato tecnico dell’industria del Ministero dell’industria].
nel nuovo art.7 si salvano gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE, che rimangono validi (in base a quanto riportato all’articolo 47 del regolamento DPI).

Marcatura

Il D.Lgs. n.17/2019 sostituisce completamente anche l’art.12 del D.Lgs. n.475/1992, rimandando per la marcatura CE a quanto previsto in art.16 e 17 del regolamento europeo sui DPI. L’intero articolo 12 bis che riguardava le disposizioni comuni sulla marcatura, viene sostituito dai riferimenti alla Documentazione tecnica relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché alle istruzioni e avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia, che devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

Vigilanza del mercato DPI

Quanto alla Vigilanza del mercato sui DPI, il nuovo art. 13 del D.Lgs. n.475/1992 rimanda al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi del capo VI del regolamento DPI. Potranno avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, qualora riscontrino che un DPI non rispetti i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento, ne informino il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

Sanzioni

Importante, poi, il riferimento alle Sanzioni: sostituito completamente l’art.14 del D.Lgs. n.475/1992 che prevede importi sanzionatori maggiori. Leggiamo la normativa:
“1. Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI nonché l’importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro; [erano previste sanzioni da quindici milioni a novanta milioni, n.d.r.]
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l’arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro; [prima l’ammenda andava diciotto milioni a trenta milioni di lire, n.d.r.];
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l’arresto da sei mesi a tre anni.” [invariato, n.d.r.]
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Rispetto al testo del decreto si dettagliano le sanzioni per distributori, fabbricanti e chiunque metta a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE:
“2. I distributori che non rispettano gli obblighi di cui all’articolo 11 del regolamento DPI sono puniti:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
3. Il fabbricante di DPI che omette di espletare le procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI è punito:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro.
4. Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro”.

E ancora:
“Chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all’articolo 17 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro. [era prevista sanzione amministrativa da cinque milioni a trenta milioni di lire, n.d.r.].
6.Il fabbricante o il suo mandatario, quest’ultimo nei limiti di cui all’articolo 9 del regolamento DPI, che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 13, comma 1, omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento DPI, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
7. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
8. Chiunque non osserva i provvedimenti di cui al comma 5 dell’articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro.
9. Chiunque promuove pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro”.

Oneri e pagamenti

Il D.Lgs. n.17/2019 modifica l’art.15 del D.Lgs. n.475/1992 (che prima titolava “norme transitorie e finali” e che ora dettaglia gli “Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato”: tali oneri sono “a carico degli operatori economici interessati”
Previsti (entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.17/2019 ) uno o più decreti del MISE e del Ministero lavoro per stabilire sia le tariffe (da aggiornare ogni due anni) di queste attività che vengono svolte da amministrazioni ed organismi pubblici (ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall’Organismo unico nazionale di accreditamento), sia i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell’entrata per la successiva riassegnazione.

Modifiche al Testo Unico di Sicurezza

Il D.Lgs. n. 17/2019 apporta modifiche testuali all’art. 74 del D.Lgs. n.81/2008 (posto nel Capo II – Uso dei Dispositivi di Protezione individuale) contestualizzandone le definizioni rispetto al solo Testo Unico di Sicurezza e, al tempo stesso inserendo un richiamo a finalità, campo di applicazione e definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.
Il nuovo comma 2 dell’art.74 specifica che, ai fini del testo unico di Sicurezza non costituiscono DPI i dispositivi ivi citati.
Anche in art. 76 (Requisiti dei DPI) si sostituisce da un lato il riferimento al D.Lgs. n.475/1992 con il richiamo al Regolamento (UE) n. 2016/425, e si contestualizzano i requisiti dei DPI previsti al comma 2 alle finalità del solo D.Lgs. n.81/2008.

Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (19G00023)
(GU n.59 del 11-3-2019)
Vigente al: 12-3-2019

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