Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è lo specifico documento che il datore di lavoro è obbligato a redigere a conclusione della valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro.
Nell'articolo
Il Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR, redatto a seguito della valutazione dei rischi, è un obbligo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dal D.lgs. 81/08, all’art. 28, comma 2. L’obiettivo è quello di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per la salvaguardia dei lavoratori e delle loro condizioni nei luoghi in cui svolgono la loro attività.
DVR significato
Con l’acronimo DVR si fa riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi, conseguente alla valutazione dei rischi lavorativi, che va effettuata ai sensi degli artt. 15, comma 1, lett. a) e 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008.
DVR aziendale
Sulla base degli esiti della valutazione si stabilisce a quali obblighi si deve successivamente adempiere. Fermo restando l’obbligo di attenersi alle varie disposizioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, è lo stesso datore di lavoro che, in base alla propria valutazione, definisce la portata delle misure di miglioramento da mettere in atto in azienda.
Quando va redatto il DVR?
Il comma 3-bis dell’art. 28 del D.lgs. 81/08 prescrive che: “in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di
costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al
comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”
DVR: chi lo fa?
Con riferimento alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che:
- il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il relativo documento
- in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente
- previa consultazione (art. 29, comma 2) del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Dove deve essere custodito il DVR?
Il DVR deve essere custodito (art. 29, comma 4, d.lgs. 81/08) presso l’azienda, ovvero l’unità produttiva, alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Le indicazioni per la tenuta della documentazione sono riportate nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/08 il quale stabilisce che è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione.
Accesso al DVR e modalità di gestione della documentazione
Il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia di tale documento (art. 18, comma 1, lett. o), anche su supporto informatico. Questi deve consultarlo esclusivamente in azienda.
La modalità di gestione della documentazione deve garantire che:
- l’accesso sia consentito solo ai soggetti abilitati dal datore di lavoro
- la validazione delle informazioni inserite consentita solo alle persone responsabili
- le operazioni di validazione dei dati siano riconducibili alle persone che le hanno effettuate
- le informazioni di modifica siano aggiuntive a quelle memorizzate
- sia possibile la riproduzione su stampa delle informazioni contenute in memoria
- le informazioni siano conservate su due distinti supporti informatici
- siano previste implementazioni di programmi di protezione e controllo del sistema
- esista una procedura che descriva le operazioni necessarie per la gestione del sistema
Se l’attività del datore di lavoro e articolata su più sedi, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica. La documentazione deve essere custodita nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.
La data certa nel DVR
Il DVR deve essere munito di data certa, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, del D.lgs. 81/08.
DVR cartaceo
Nel caso si scelga la predisposizione di un documento cartaceo, la data certa può essere attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro; nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del:
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale,
- medico competente, ove nominato (si ritiene che la sottoscrizione debba essere autografa e contestuale).
Ovviamente, per garantire la data certa a tutto il documento, lo stesso deve essere predisposto in un corpo unico.
DVR informatico
Nel caso di documento informatico dovranno trovare applicazione le procedure specificate per i supporti informatici di cui all’articolo 53 del Testo Unico di Sicurezza. Un servizio di posta elettronica certificata (PEC) fornisce al mittente la prova legale dell’invio e della consegna di documenti informatici.
Come si fa il documento di valutazione dei rischi?
Non esiste uno schema ufficiale e riconosciuto per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; l’esistenza di modelli andrebbe contro l’esigenza di una documentazione specifica, modellata sulle caratteristiche dell’azienda.
Il D.Lgs. 106/2009 ha comunque introdotto al comma 2 dell’art. 28 una nota importante ai fini della stesura del DVR: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
I contenuti minimi del Documento di Valutazione dei Rischi
L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 fornisce le indicazioni sui contenuti minimi del Documento di Valutazione dei Rischi. Il DVR, predisposto in forma cartacea o su supporto informatico e posto in data certa, deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione dei nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei vari titoli del D.Lgs. 81/2008.
Quando va aggiornato il DVR?
La rielaborazione della valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente:
- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori oppure
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione oppure
- a seguito di infortuni significativi oppure
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Il DVR sulla base delle Procedure standardizzate
I datori di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e recepite da apposito decreto ministeriale.
Le procedure standardizzate sono state emanate con il Decreto interministeriale 30 novembre 2012: “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lett. f)”.
Le predette procedure standardizzate possono essere utilizzate anche dai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori.
Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate
Con la risposta all’Interpello n. 14/2013 del 24/10/2013, la Commissione consultiva permanente ha voluto chiarire la portata della semplificazione introdotta con il decreto precedentemente citato.
In pratica, il datore di lavoro di un’azienda fino a 50 lavoratori, che abbia stabilito quale risultato della valutazione dei rischi di esposizione a sostanza chimiche, l’esistenza di un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori può adottare le procedure standardizzate. Medesime considerazioni possono valere anche per l’esposizione a rischio biologico.
Nei casi in cui il rischio chimico sia risultato “non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori” e in cui la valutazione del rischio biologico “evidenzi rischi per la salute dei lavoratori”, non sarà al contrario possibile applicare tali procedure semplificate.
Si ricorda, inoltre, che non possono godere delle procedure standardizzate i datori di lavoro che svolgono le attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g), ovvero:
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il DVR in breve
Cos’è il DVR e cosa deve contenere?
Secondo quanto stabilito dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08, il DVR deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; un’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI scelti a valle della valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi devono provvedere; l’indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS o del RLST e del Medico competente; l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.
Chi ha l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi?
Il datore di lavoro è il soggetto obbligato ad effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR) previsto dall’articolo 28. Tali attività non sono delegabili.
Entro quali termini va redatto il DVR?
In caso di costituzione di nuova impresa, il comma 3-bis dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 indica che: “il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
Il DVR è obbligatorio?
Sì, il documento di valutazione dei rischi, redatto dopo la valutazione, è previsto dall’articolo 28 del Testo Unico e costituisce un obbligo non delegabile del Datore di lavoro.
Per saperne di più sul documento di valutazione dei rischi
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