Risponde Rocchina Staiano, Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Univ. Teramo
Secondo l’Esperto
Sì. La L. 27 ottobre 1988, n. 460 (“Modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416”) ha previsto, all’art. 1, che I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la massima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito.
Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1968, n. 270, art. 58, comma 1 l’indennità mensile lorda di L. 30.000 corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988;
Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 10 gennaio 1988. L’individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4…”.
Il citato art. 1, ultimo comma prevede, inoltre, che successivi eventuali adeguamenti dell’indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991 (art. 1, comma 4).
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità di detto articolo per disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori, con la sentenza n. 343 del 1992 non ha ravvisato la violazione del canone di ragionevolezza sulla base del rilievo secondo cui la presunzione assoluta di rischio ivi prevista, valevole solo per il personale medico e tecnico di radiologia e non per il restante personale sanitario esposto in modo discontinuo alle radiazioni – in quanto non inquadrato nel reparto di radiologia – non esclude che nell’ambito di queste altre categorie siano presenti posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, per la continua esposizione al rischio radiologico, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia.
Muovendo, inoltre, dalla natura non risarcitoria ma preventiva dell’indennità di rischio, il Giudice delle leggi ha escluso l’incostituzionalità della norma e riconosciuto anche agli operatori diversi da quelli indicati nell’art. 1, comma 2, della L. 460/1988, il diritto all’indennità di rischio in misura piena, ove accertata l’effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia. L’art. 8, comma 6, della L. n. 537 del 1993, intervenuto dopo la Corte cost. n. 343/1992, ha, pertanto, abrogato l’indennità mensile di rischio radiologico rimettendo l’intera materia delle indennità da rischio da radiazione agli accordi collettivi relativi alle “indennità professionali” connesse a “specifiche funzioni”.
Peraltro, la peculiare protezione per i tecnici sanitari di radiologia medica e i medici specialistici in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata, è stata assicurata, dall’art. 5 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, con il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni (comma 1) e con la previsione che agli stessi “fino all’entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro” continuava ad essere corrisposta l’indennità mensile dell’art. 1, comma 2, della L. 460/1988, (comma 3).
La giurisprudenza ha interpretato il complesso normativo ora evocato nel senso che l’indennità di rischio radiologico, in quanto correlata alla specificità dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, è dovuta soltanto per il rischio qualificato che vi è connesso e non spetta allorchè, ad esempio, questo venga meno per apprezzabili periodi di tempo (v., in tal senso, Cass. civ., n. 19178 del 2013). Ne deriva che, indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario, l’indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità (fra le altre, v. Cass. civ., n. 4525 del 2011).Da ciò si può desumere (v., giurisprudenza recente, Consiglio di Stato sez. III 17 ottobre 2014 n. 5155; T.A.R. Ancona (Marche) sez. I 09 gennaio 2015 n. 2) che ai fini della percezione dell’indennità di rischio radiologico, mentre per il personale (medico e tecnico) di radiologia è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, alla quale la legge ricollega una presunzione assoluta di esposizione al rischio, per il personale di altre qualifiche è indispensabile che le situazioni lavorative concrete comportino un’esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, per modalità, tempi, orari ed intensità dell’esposizione, e che l’individuazione di detto personale sia effettuata secondo le modalità previste dall’art. 58 comma 4, d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270; ed anche dopo l’emanazione dell’art. 5, l . 23 dicembre 1994 n. 724 e del d.lg. 17 marzo 1995 n. 230, i lavoratori soggetti a rischio radiologico sono individuati non in relazione alla qualifica rivestita, ma all’effettiva sottoposizione, per l’attività esercitata, a una determinata esposizione alle radiazioni ionizzanti, pur se resta ferma la differenza fra i medici e i tecnici di radiologia e il restante personale sanitario..
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