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Interpello n.6/2016: riposi e valutazione dei rischi

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Continuiamo con l’analisi degli Interpelli presentati alla Direzione Generale presso il Ministero del Lavoro, ai quali ha dato risposta la Commissione Interpelli il 12 maggio scorso.
Il Quesito n.6 è stato posto dalla Organizzazione Sindacati Autonomi e di base (OR.S.A.) che chiede al Ministero del lavoro di esprimersi in materia di riposi giornalieri.

Il Quesito
L’Organizzazione Sindacati Autonomi e di base si informa circa la possibilità per il datore di lavoro, in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003, di predisporre servizi per il personale mobile (personale che svolge attività connesse con la sicurezza) che comprendano due distinte prestazioni lavorative intervallate con RFR (riposo fuori residenza) senza la garanzia delle 11 ore di riposo giornaliero minimo previsto a partire dall’inizio della prestazione e con una quantità di lavoro superiore alle 13 ore in un arco temporale di 24 ore. Inoltre, l’OR.S.A. chiede se il datore possa o meno predisporre quei servizi senza una specifica valutazione del rischio.

Secondo la Commissione Interpelli
La Commissione Interpelli esclude di potersi pronunciare sul primo quesito che non attiene alla materia della salute e sicurezza sul lavoro. Mentre, in riferimento al secondo quesito, pur non essendo di carattere generale poiché correlato ad una specifica situazione organizzativa, ritiene opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi all’organizzazione del lavoro.
E richiama per questo il contenuto dell’art. 28 del Testo Unico di Sicurezza che stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”.

Riferimenti normativi:
Interpello del 12/05/2016 – n. 6 / 2016
Istanza: Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi. Destinatario: ORSA

Redazione InSic

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