La posizione di garanzia del coordinatore per la sicurezza: tra rischio generico e rischio specifico

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Il coordinatore è chiamato a vigilare solo sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche ad esercitare un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative. Di talché la posizione di garanzia ricoperta da costui si limita agli eventi che siano conseguenza della violazione di tale dovere di alta vigilanza. Così la Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 11692 del 18.03.2019.
Il Commento è a cura di S. Casarrubia sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro.
Sulla Banca Dati Sicuromnia(*) anche il testo completo della sentenza commentata.


Fondamentale, per comprendere la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione, è il concetto di rischio interferenziale, connesso con la condizione essenziale in presenza della quale la legge impone la nomina di detto coordinatore, ossia la compresenza, nei luoghi di lavoro, di più imprese. La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (cfr. Cass. pen. n. 3288/2016).

Ciò premesso, la Suprema Corte ha confermato la condanna di un coordinatore per la sicurezza, tratto a giudizio per non avere adeguato il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) all’evoluzione dei lavori (compito fatto rientrare nei suoi doveri di “alta vigilanza”). In particolare, con riferimento all’attività di intonacatura degli aggetti di gronda insistenti sui ponteggi, non era stato previsto un sistema – quale il doppio ponte od altro equivalente – tale da garantire lo spazio sufficiente per svolgere l’attività in quota, per prevenire il rischio di caduta degli operatori.

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Redazione InSic

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