Alternanza Scuola-Lavoro

Lavoratori minori: le tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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Il 23 febbraio 2023 il Ministero del lavoro e UNICEF Italia hanno firmato un Protocollo che ha come obiettivo promuovere la cultura e la sicurezza sul lavoro e rafforzare il sistema di protezione sociale e di sostegno attivo a tutela dei diritti dei minorenni. Il Ministero intende istituire un Comitato di coordinamento curerà la pianificazione, la programmazione e l’organizzazione generale dei piani di attività sotto l’egida della Direzione generale del Dicastero competente per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ma qual è la normativa di salute e sicurezza a tutela dei lavoratori Minori? Facciamo il punto a partire dalle disposizioni costituzionali fino alle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e degli altri provvedimenti correlati.

Lavoratori minori e tutela Costituzionale

I lavoratori minori di età hanno ricevuto una prima tutela sui luoghi di lavoro già prima che entrasse in vigore la Costituzione, con la L. 26 aprile 1934, n. 653 sulla “tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli”.

La Costituzione ha poi disposto, all’art. 37, che

“la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme” e che “la legge stabilisce il limite d’età per il lavoro salariato”, principi in applicazione dei quali è stata emanata la L. 17 ottobre 1967, n. 977 sulla “tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”.

Questa norma è stata poi novellata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (in seguito integrato e modificato dal D.Lgs. 262/2000) che, in accoglimento della direttiva 94/33/CE, relativa alla “protezione dei giovani sul lavoro” ha fissato i seguenti requisiti necessari affinché si possa instaurare un rapporto di lavoro con un minore:

  • il compimento del quindicesimo anno d’età;
  • l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione (prevalente sul primo).

Accesso al lavoro per i lavoratori: da quale età?

Con L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, l’istruzione, finalizzata a conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni, è obbligatoria per almeno 10 anni. Ne consegue che l’età per l’accesso al lavoro è stata elevata a 16 anni. Per i bambini (cioè i minori di 15 anni) e per coloro che non hanno completato l’obbligo scolastico, opera un divieto generale di lavoro.

Quali lavori possono svolgere i lavoratori minori?

I minori possono essere impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario, e nel settore dello spettacolo, ed in presenza:

  • dell’assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale;
  • dell’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Gli adolescenti (cioè i minori di età compresa tra i 15 ed i 18 anni compiuti, non più soggetti all’obbligo scolastico) sono tutelati dall’art. 7 D.Lgs. 345/1999, che ne vieta l’impiego in lavorazioni e lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico elencati nell’allegato I della stessa legge (come modificato dal D.Lgs. 262/2000).

Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti: la normativa

La normativa prevenzionistica in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti trova il suo fondamento nella Legge 977/1967, che elenca, all’allegato I, una serie di attività vietate ai minori di 18 anni. L’elenco di questi processi e lavori è stato novellato

  • dal D.Lgs. 345/1999;
  • dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39, entrato in vigore il 29/03/2016.

Quali attività sono vietate ai minori di anni 18?

Nella nuova formulazione, sono vietate ai lavoratori minori di 18 anni, le attività che potrebbero esporli ad:

Agenti fisici, nel caso di:

  • atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina (fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321);
  • Rumori con esposizione superiore al valore di 87 dB(A).

Agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell’articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Agenti chimici, relativamente a:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

  • tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
  • corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
  • gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
  • aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
  • liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
  • esplosivi, categoria “esplosivo instabile”, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204,H205);
  • sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240,H241, H242);
  • perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
  • tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
  • tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
  • sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
  • sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);
  • cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
  • mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
  • tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) piombo e composti;

d) amianto”.

Processi e lavori vietati ai minori di 18 anni

Sono inoltre vietati ai minori di 18 anni i seguenti processi e lavori; il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso:

  1. Processi e lavori di cui all’allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • Produzione di auramina con il metodo Michler.
  • I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
  • Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
  • Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
  • Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
  • Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
  • Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;
  • Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
  1. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302.
  2. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
  3. Lavori di mattatoio.
  4. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
  5. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I. 3.
  6. Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
  7. Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione (“Lavori sotto tensione”, come ora definito dall’art. 82 del D.Lgs. 81/2008).
  8. Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
  9. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come, ad esempio, quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
  10. Lavorazioni nelle fonderie.
  11. Processi elettrolitici.
  12. (questo punto è stato soppresso)
  13. Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
  14. Produzione e lavorazione dello zolfo.
  15. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
  16. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
  17. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
  18. Lavorazione dei tabacchi.
  19. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
  20. Produzione di calce ventilata.
  21. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
  22. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
  23. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
  24. Lavori nei magazzini frigoriferi.
  25. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
  26. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall’articolo 115 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
  27. Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
  28. Legaggio ed abbattimento degli alberi.
  29. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
  30. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
  31. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
  32. Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (nota: guanti e mascherine per polveri).
  33. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa chiodi di elevata potenza.
  34. Produzione di polveri metalliche.
  35. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
  36. Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Inidoneità alla mansione del lavoratore minore: la prova

L’idoneità alla mansione dell’adolescente dovrà essere accertata attraverso una visita preassuntiva e visite periodiche (art. 8 D.Lgs. 345/1999) per tutta la durata del rapporto di lavoro, ad intervalli non superiori ad un anno. Lo stesso obbligo vige per i bambini, qualora siano autorizzati (eccezionalmente) a prestazioni lavorative.

Testo Unico di Sicurezza sul lavoro e tutela sul lavoro dei minori

Il Testo Unico richiama nell’Articolo 183 che definisce i “Lavoratori particolarmente sensibili” anche i lavoratori minori come appartenenti a “gruppi particolarmente sensibili al rischio” per i quali le misure di prevenzione e protezione richiedono un adattamento.

Articolo 183 – Lavoratori particolarmente sensibili

  1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

Valutazione del rischio per i lavoratori minori

In tema di valutazione dei rischi il datore di lavoro è obbligato a considerare gli specifici rischi per i lavoratori minori, ove presenti.

Il successivo Articolo 190 – Valutazione del rischio richiede che il datore di lavoro per l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prenda in considerazione in particolare tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori.
Anche l’articolo 202 richiede al datore di lavoro di considerare gli effetti per la salute dei lavoratori minori (e donne in gravidanza) in occasione della valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche.

Il richiamo ai lavoratori minori in qualità di “Lavoratori particolarmente sensibili” ritorna nell’art.210 comma 3 per quanto riguarda la valutazione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici: il datore di lavoro dovrà adattare le misure di eliminazione o riduzione dei rischi alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e in conformità all’articolo 183.

Sorveglianza sanitaria per lavoratori minori

Altro richiamo indiretto ai lavoratori minori in quanto “Lavoratori particolarmente sensibili” (art.183) è nell’articolo 211 del TUS dove si parla di programmazione della sorveglianza sanitaria: di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo a questi lavoratori particolarmente sensibili, tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.

Lavoro notturno per lavoratori minori

Il lavoro notturno è vietato ai minori, sia bambini che adolescenti; in tal senso il D.Lgs. 345/1999 (art. 10) definisce “notte” come il “periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le 6, o tra le 23 e le 7”. Il divieto, tuttavia, non opera se il lavoratore minore è adibito ad attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, purché la prestazione non si protragga oltre le ore 24: in tal caso, vi è l’obbligo di concedere almeno 14 ore consecutive di riposo.

Analoga deroga opera per gli adolescenti maggiori di 16 anni se eccezionalmente adibiti al lavoro notturno e per il tempo strettamente necessario ove si verifichi un caso di forza maggiore, per cui non siano disponibili adulti, con obbligo di riposo compensativo entro tre settimane.

In tal caso il datore di lavoro deve darne comunicazione immediata alla Direzione Provinciale del lavoro comunicando i nominativi dei minori, le ore di lavoro svolto e le condizioni di forza maggiore.

Idoneità fisica dei lavoratori minori

Sulla tutela dei lavoratori minori sul lavoro e sulle forme di verifica dell’idoneità fisica e sorveglianza sanitaria si sono espressi nel tempo sia il Ministero del Lavoro che l’attuale Ispettorato

Il Ministero del Lavoro con Lettera circolare del 22/01/2010 prot. 25/III/0001401 relativamente al “rilascio di certificazioni sanitari” ribadiva con esplicito riferimento alle certificazioni previste dall’art. 8 della L. 977/1967 e s.m.i. in materia di idoneità per l’assunzione di minori, la persistenza dell’obbligo della visita medica di idoneità fisica dei minori in ambito nazionale e il rilascio della relativa certificazione.

Inoltre, con interpello n. 1866 del 14.07.2006 ribadiva ulteriormente che

“… la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – quale è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, quale è ad es. il medico di medicina generale.”

Visita medica per il Minore stagista

Già precedentemente, con INTERPELLO N. 1/2013 del 02/05/2013 – Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne, in risposta risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi, il Ministero del lavoro prevede l’obbligo della visita periodica per il lavoratore minore, solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Infatti, l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

L’obbligatorietà della visita vige però solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per “l’adolescente stagista” e “lo studente minorenne” che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Lavoratore minore e Alternanza Scuola lavoro

La tutela dello studente (minore e non minore) partecipante a percorsi formativi di Alternanza Scuola lavoro è stata ulteriormente specificata e arricchita con la Legge sulla “Buona Scuola”, Legge n. 107 del 13 luglio 2015 – art. 1, commi 33-43 che prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi, fissando obblighi formativi e di sicurezza.

Nel tempo, anche a causa di diversi infortuni mortali occorsi negli anni successivi alla sua istituzione, l’Alternanza si è trasformata in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) (Legge di Bilancio 2019 – Legge n.145/2018) seguita poi dalle Linee guida PCTO ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento introdotte con DM n. 774 del 4 settembre 2019.

Nel 2023, il Ministero ha deciso di intervenire ulteriormente a tutela dello studente-lavoratore (non necessariamente “minore”) impegnato nei Percorsi garantendo un Fondo per l’indennizzo dell’infortunio mortale durante lo svolgimento delle attività formative che riguarda lo studente (minore o meno) impegnato nei PTCO).

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Redazione InSic

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