Il Decreto-legge n.101/2019 apporta quindi modifica al decreto legislativo n. 81/2015 (Jobs Act) estendendo la disciplina del rapporto di lavoro subordinato e introducendo un intero Capo (V bis) con due nuovi articoli (art. 47 bis e 47 ter) che però entreranno in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL. n.101/2019.
Il Decreto-legge n.101/2019 inoltre, interviene sulle aree di crisi complessa di Termini Imerese, di Isernia e in Sardegna per i lavoratori Alcoa e per lo stabilimento Whirpool di Napoli. Inserita anche la copertura dei progetti di lavoratori socialmente utili fino al 31 dicembre 2019 e l’avvio di un percorso di stabilizzazione per il personale precario di Anpal Servizi Spa.
Nell'articolo
Le modifiche al Jobs Act
L’art.1 del Decreto sulle Crisi aziendali (DL. n.101/2019) modifica l’art.2 del Jobs Act (D.Lgs. n.81/2015) estendendo la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (così come regolato nel Decreto) anche “qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.Dopo il Capo V del Jobs Act viene poi aggiunto un Capo ulteriore, “Capo V-bis – Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” e tre successivi articoli: art.47 bis, ter e quater.
Le piattaforme digitali: una definizione, art.47 bis
L’art. 47 bis dettaglia i livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali e si specifica che si considerano “piattaforme digitali” i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione (comma 2). Al comma 3 dell’art.47 bis si regolano gli aspetti legati alla dazione del corrispettivo in base alle consegne effettuate (purché in misura non prevalente) o lasciati alla contrattazione collettiva.Riders: assicurazione INAIL e tutele di salute e sicurezza: art. 47 ter
Nell’Art. 47-ter, invece, si estende la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell’INAIL (di cui al DPR n.1124/1965), il cui premio verrà calcolato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta: si assume come retribuzione imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.Ai commi 2 e 3 dell’art. 47 ter si chiarisce che l’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei confronti dei lavoratori a propria cura e spese al rispetto degli adempimenti del Testo Unico di Sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) per la salute e sicurezza sul lavoro e del DPR n.1124/1965 (per la parte assicurativa infortuni e malattie professionali).
L’Osservatorio permanente: art. 47 quater
Infine, all’art. 47-quater si istituisce presso il Ministero del lavoro un Osservatorio col compito di operare un monitoraggio e valutazione indipendente dell’estensione giuslavoristica del DL n.101/2019. L’Osservatorio permanente sarà presieduto dal Ministro del lavoro o da un suo delegato e da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori (tutti privi di compenso). Dovrà verificare, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del Decreto n.101/2019 ed eventuali revisioni in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.GIG Economy
Il Decreto n.101/2019 interviene per estendere tutele ai lavoratori su piattaforma che rientrano nel vasto mondo della cd. GIG Economy, un modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo, e non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, caratterizzate da maggiori garanzie contrattuali.Sempre più, spiega il Ministero del lavoro, le economie occidentali si sono in parte trasformate in “gig economy”, ossia in sistemi economici fondati su tanti piccoli lavori che consentono nel totale di fare uno stipendio mensile, costituendo un tipo di economia on demand che sfrutta la potenzialità del web per aumentare la possibilità di trovare lavoro, dove la domanda di prestazioni viene fatta su piattaforme tecnologiche, piazze virtuali dove gli iscritti possono candidarsi a svolgerle.
Queste tipologie di attività di “ICT (“Information and Communication Technologies”) -based mobile work sono state considerate e divesificate in un interessante Rapporto di Eurofound 2015, relativo alle nuove forme di lavoro.
In questi contesti la frammentarietà va considerata come un’opportunità di scelta e non una situazione d’incertezza o di precarietà. Il giro d’affari dei due maggiori colossi tra le piattaforme digitali dei gig employer, Uber e AirBnB, ammonta a 1,5 miliardi di dollari e coinvolge tra Europa e Stati Uniti, 162 milioni di lavoratori. Si stima che in Italia, gli utenti che hanno fatto ricorso a questo tipo di prestazioni, siano 150 mila ed è interessante verificare la sua regolamentazione in giro per il mondo.
Si rivela altresì che la caratteristica principale del crowd-work e del lavoro disintermediato nelle piattaforme digitali prevede una esternalizzazione dei rischi a carico dei lavoratori, anche a causa dei contratti spot posti in essere. Ciò ha comportato un dibattito circa i possibili rischi lavorativi che coinvolgono alcune categorie di lavoratori operanti su piattaforma come i Riders: fattorini che, servendosi di mezzi di locomozione propri e di strumenti tecnologici (piattaforma digitale, uso di smartphone, app per gestire chiamate e risposte di lavoro), consegnano prodotti di ristorazione.
Fra i casi più eclatanti, il caso dell’infortunio stradale occorso ad un riders della piattaforma Foodora ha visto contrapporsi le istanze dei lavoratori per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro a quelle della controparte: il Tribunale di Torino ha escluso la natura subordinata del rapporto non riconoscendo il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, associato all’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative.
La Corte d’Appello di Torino sullo stesso caso ha fornito un’interpretazione diversa che individuerebbe una terza tipologia tra rapporto di lavoro (non subordinata e non collaborazione) per i riders, che seppur tecnicamente autonomi, sarebbero destinatari delle tutele proprie del lavoro subordinato, secondo quanto previsto ai sensi di legge e dal CCNL per tipologia di prestazioni assimilabili. Nello specifico le norme in tema di inquadramento professionale, limiti di orario e di ferie, retribuzione diretta e differita, sicurezza e igiene sul lavoro, privacy e previdenza.
Questi aspetti saranno trattati sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro in un articolo a cura di A.Giuliani sul prossimo numero di Settembre.
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