Il provvedimento, non ancora pubblicato in Gazzetta prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.
Formazione e agevolazioni fiscali
Inoltre, accenna anche a misure in materia di sicurezza sul lavoro e formazione. Dal Comunicato ministeriale emerge infatti la previsione di agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità: nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità. Inoltre, previste agevolazioni fiscali consistenti nella deducibilità nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale.
Prevista poi la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei.
Malattia e Infortuni
Fra gli altri diritti di Welfare si prevede
-il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa
-l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
-la sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare
-la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.
-la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
Lavoro agile e sicurezza
La seconda parte del provvedimento reca diposizioni in materia di lavoro agile: per “agile” si intende una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
Non si tratterebbe però di una nuova tipologia contrattuale, ma di una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Per il lavoro agile si prevede la parificazione economica e normativa ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda; inoltre, si assicurano i medesimi centivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza. Infine, il datore di lavoro garantirà al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di “lavoro agile” il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.
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