“All’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro»”.
Il rischio legato allo stato di gravidanza
Il D.Lgs 151/01 è direttamente richiamato e questo ci aiuta a collegare il nuovo disposto alla valutazione dei rischi. Quello di considerare il rischio legato allo stato di gravidanza era un obbligo antecedente a questo disposto e la valutazione veniva effettuata considerando il precedente regime che prevedeva la permanenza al lavoro di norma fino al settimo e, sotto certe condizioni, fino all’ottavo mese di gravidanza. Da questa novità consegue, quindi, l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi redatta ai sensi del combinato disposto tra D.Lgs 81/08 e 151/01 in modo che tenga conto dello stato fisico/mentale della donna nel nono mese in stato di gravidanza.
Quale lavorazione può essere considerata compatibile?
Eliminerei in prima battuta tutte le mansioni che comportano postazioni erette prolungate e una, pur ridotta, movimentazione di carichi. Eviterei mansioni stressanti e comunque in generale impegni con elevato carico mentale. Naturalmente tutte le limitazioni/esclusioni introdotte per esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici vanno confermate o rafforzate.
Ritengo che il datore di lavoro debba considerare anche la distanza del posto di lavoro dall’abitazione e dall’ospedale stesso per un opportuno principio di cautela. Occorrerà infine considerare la gestione dell’emergenza valutando modalità di abbandono del posto di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza al nono mese.
Ragionando per esclusione direi che l’unica mansione in cui tale disposto appare applicabile è quella di un’attività di ufficio il cui svolgimento, in ogni caso, andrà valutata con tutte le limitazioni di cui sopra.
Ad avviso di chi scrive, questa facoltà, ammesso che mai un medico la autorizzi, rimane una disposizione puramente teorica e ampiamente superata dal diritto di condizioni di sicurezza della lavoratrice e dal dovere di garantirgliele da parte del datore di lavoro.
In ogni caso possiamo provvedere a un aggiornamento della valutazione dei rischi che tenga conto delle considerazioni sopra esposte.
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