Outsourcing e rischi per la sicurezza sul lavoro

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Sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro un articolo approfondisce la pratica dell’outsourcing – sempre più diffusa in ambito lavorativo – che pone una serie di interrogativi in riferimento al rispetto della normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per ciò che concerne la gestione delle emergenze afferenti al rischio incendio, al primo soccorso e al rispetto del piano di emergenza ed evacuazione.

L’outsourcing è quella pratica con la quale un’impresa “madre” affida una porzione più o meno grande della sua offerta di beni e servizi ad una o più società esterne, senza pregiudicare la propria attività primaria. I vantaggi sono molteplici ed immediati: il più importante è certamente quello di ottenere maggiore flessibilità organizzativa e produttiva, massimizzando il rapporto costi-benefici.
Numerose però anche le insidie in termini di gestione delle emergenze afferenti al rischio incendio, al primo soccorso e al rispetto del piano di emergenza ed evacuazione.

Nell’articolo, a firma dell’Ing. Marco Strinna e dell’Avv. Carlo Maria Pulixi si prende in considerazione il caso in cui all’interno di una struttura lavorativa lo snellimento della filiera sia talmente radicale per cui la quasi totalità dei lavoratori sia costituita da dipendenti di società esterne appaltatrici di servizi, a fronte di un ridotto numero di lavoratori subordinati della società madre.
Sarà impossibile per il datore di lavoro scegliere coloro da designare quali addetti antincendio, primo soccorso e per l’evacuazione, visto che egli non si trova nella condizione di conoscere le attitudini di quei lavoratori; questi ultimi d’altro canto risulteranno estranei alle peculiarità del luogo di lavoro in cui si trovano ad esercitare la propria attività.

Il primo quesito da porsi, sarà quello relativo ai destinatari di tali prescrizioni: in particolare, quando l’art. 18 parla di datore di lavoro, sancendo i gravi obblighi che su di lui incombono (predisporre squadre antincendio e primo soccorso, e altri sopra descritti) si riferisce al titolare dell’azienda in cui il lavoro verrà svolto, o al datore di lavoro della società appaltatrice del servizio? Ed ancora, nel caso di un controllo da parte dell’autorità giudiziaria, quale documentazione si dovrà esibire per dimostrare di aver pienamente rispettato l’art. 18 comma 1 lett. b?
L’articolo analizza il problema e indica le possibili soluzioni.

Riferimenti bibliografici:
L’outsourcing e la gestione delle emergenze
Dott. Ing. Marco Strinna, Avv. Carlo Maria Pulixi
Ambiente & Sicurezza sul Lavoro n.2/2018

Redazione InSic

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