Autocertificazione addio: ecco i Passi per la VdR con le Procedure standardizzate

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Il ministero del Lavoro ricorda sul proprio sito istituzionale che dal 1° giugno 2013 verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. Queste aziende devono quindi munirsi di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi, o potranno usare come strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le Procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008. Il ministero al riguardo ha fornito le Istruzioni ed i moduli delle suddette procedure.

I 4 passi per la valutazione dei rischi

La Procedura standardizzata rappresenta un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi ed il suo periodico aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e predisporre nel tempo interventi migliorativi dei livelli di salute e sicurezza. Ma come vede essere svolta la valutazione dei rischi in base alle procedure standardizzate?
Per rispondere occorre seguire le 4 fasi previste dalle Istruzioni contenute nelle Procedure; in base ad esse si devono compilare i diversi modulo ministeriali proposti:
PASSO 1Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni. Tale passo si articola in due azioni (descrizione generale dell’azienda; descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni), cui sono dedicati due moduli (n. 1.1. e 1.2.);
PASSO 2 – Individuazione dei pericoli presenti in azienda. A tale passo è dedicato un modulo (n. 2);
PASSO 3 – Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. Tale passo si articola in 5 azioni (identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati; individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi; effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati; individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione; indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate). A tali azioni è dedicato un modulo (il n. 3, suddiviso in due sezioni – “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”), ripartito in colonne;
• PASSO 4 – Definizione del programma di miglioramento. Tale passo si articola in due azioni (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; individuazione delle procedure per la attuazione delle misure), cui sono dedicate due colonne del modulo 3, sezione “Programma di miglioramento”.

I principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nell’art. 15 D.Lgs. 81/2008. La valutazione dei rischi in base alle Procedure va svolta in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente (ove previsto), previa consultazione del RLS/RSLT.
La valutazione dei rischi deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

I soggetti che possono utilizzare le Procedure standardizzate

In base alle Istruzioni operative delle Procedure standardizzate ministeriali, la Procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.), con i limiti di cui al comma 7. Sono perciò escluse le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:
-aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d);
-aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7)

Strumenti per la redazione delle Procedure

In vista della possibilità per le aziende che occupano fino a 10 dipendenti (e con meno di 50 dipendenti) di utilizzare le Procedure standardizzate, il Gruppo EPC ha realizzato il Modulo SoftwareProcedure standardizzate” all’interno della Suite “Progetto Sicurezza Lavoro” che rispecchia fedelmente la struttura del decreto e guida l’utente alla redazione del suo documento di valutazione dei rischi attraverso un ricco elenco di attività precompilate.

Per maggiori informazioni sul software:
06 33245277
m.borriello@epclibri.it

Redazione InSic

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