Pubblichiamo un quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro riguardante gli obblighi di valutazione specifici dei titoli speciali
Il quesito
In caso di adozione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di un’azienda che presenta rischi specifici da valutare (es. azienda agricola, vi è Rumore, Vibrazioni, MMC, Biologico, ecc.) alla valutazione generale secondo lo schema approvato, vanno allegate anche queste valutazioni specifiche, ad es. MMC si allega la valutazione fatta con Niosh, le vibrazioni si deve allegare la valutazione specifica secondo i dati riportati nelle banche dati, ecc.
Secondo l’Esperto
La risposta è senz’altro sì. Purtroppo su questo punto c’è parecchia confusione tra gli operatori ma non c’è dubbio che gli obblighi di valutazione specifici dei titoli speciali siano prevalenti rispetto alle disposizioni del titolo I art. 29 (cfr. principio di specialità art. 298).
In alcuni casi le valutazioni specifiche saranno semplicissime in altri più articolate. Per gli agenti fisici, per esempio, si può procedere alla giustificazione del rischio laddove i dati disponibili escludano la possibilità di un superamento dei livelli di azione.
In tutti gli altri casi sarà necessaria una valutazione vera e propria come correttamente ipotizzato nella domanda.
Segnalo infine che in sede di Commissione Consultiva sono allo studio delle procedure standardizzate per singoli fattori di rischio. La prima che dovrebbe vedere la luce è proprio quella sul rumore, ma non abbiamo ancora elementi per dire quando questa sarà completata e pubblicata.
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