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Revisione Direttiva Cancerogeni (Dir. 2022/431): l’Italia approva il decreto di recepimento

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Il Governo ha finalmente approvato in via preliminare l’atteso decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431. Si tratta della Direttiva di revisione della Direttiva Cancerogeni (Dir. 2004/37/CE) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Le nuove norme hanno il fine di ricomprendere le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.

Il via libera è arrivato dopo il richiamo dell’UE all’Italia che, insieme a 11 Stati membri (Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Austria e Slovacchia) non avevano ancora adeguato la legislazione nazionale a quella europea (il termine scadeva il 5 aprile 2024).

  • Quali sono questi criteri con cui applicare la Direttiva Cancerogeni modificata e che ruolo gioca il Piano europeo contro il Cancro?

Revisione Direttiva Cancerogeni, a che punto siamo e perchè è importante

L’adeguamento alla Direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro è previsto dalla Legge di Delegazione Europea 2023, LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15  all’articolo 8 dove si trovano i criteri che il Governo dovrà seguire.
La Direttiva del 2022 rappresenta una novella importante della Direttiva Cancerogeni (Dir. 2004/37/CE) anche alla luce dell’approvazione del Piano europeo contro il Cancro nel 2011 perchè ricomprende le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.

Come attuare le modifiche alla Direttiva Cancerogeni

Nell’attuare la nuova Direttiva 2004/37/CE di modifica alla disciplina europea sugli agenti cancerogeni, il Governo nel prossimo Decreto dovrà senz’altro tenere conto dei criteri indicati dalla Direttiva stessa. Inoltre, dovrà apportare modifiche alla legislazione vigente che attualmente ha recepito la direttiva 2004/37/CE (modificata dalla direttiva (UE) 2022/431).

Si chiede quindi che l’atto di recepimento (un Decreto legislativo)

In particolare, il Parlamento prevede obblighi specifici del datore di lavoro anche in materia di formazione e informazione sui rischi specifici (infatti, il campo della direttiva 2022/431 è più ampio di quello della la  direttiva 2004/37/CE. E richiede anche l’ascolto della comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio dei rischi cancerogeni.

Revisione Direttiva Cancerogeni: i principi da seguire

Durante il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024 si chiarisce che il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431 avrà questi principali ambiti di intervento:

  • l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
  • l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); 
  • le informazioni da fornire all’autorità competente; 
  • le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; 
  • l’accesso alle zone di rischio; 
  • le misure igieniche e di protezione individuale; 
  • l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
  • la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; 
  • la conservazione della documentazione.

Inoltre, il provvedimento assicurerà la conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021 (vedi sotto), attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione e aggiorna l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria.

Direttiva 2022/242: le modifiche alla Direttiva Cancerogeni

La Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 è una Direttiva di modifica alla Direttiva Cancerogeni (Dir. 2004/37/CE) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Fra le novità che dovranno essere recepite:

  • introduce le sostanze tossiche per la riproduzione nel campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni, a partire già dal titolo dell’atto che ora le ricomprende esplicitamente e poi in diversi articoli dove compaiono come richiamo al fianco degli agenti cancerogeni e mutageni.
  • modifica alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose (piombo, nichet) in correzione dell’Allegato I della Direttiva Cancerogeni e inserisce il valore limite biologico del piombo (e suoi composti organici)
  • qualifica come pericolosi i farmaci che contengono sia sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità (categoria 1A o 1B), mutagenicità (categoria 1A o 1B) o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B) in base al Regolamento CLP.

Sorveglianza sanitaria per i rischi da agenti cancerogeni: cosa cambia?

L’articolo 14 della direttiva 2004/37/CE e l’allegato II trattano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi chimici e cancerogeni. La direttiva (UE) 2022/431 estende l’ambito di tali norme alle sostanze tossiche per la riproduzione e modificano le medesime norme nei seguenti termini:

  • si prevede che il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori (esposti in modo analogo) anche nei casi di superamento di un valore limite biologico (relativo ad un lavoratore);
  • si specifica che la sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti;
  • si prescrive che siano notificati all’autorità responsabile tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione a un agente cancerogeno o mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l’attività lavorativa (si amplia così l’obbligo di notifica, in precedenza posto solo con riferimento ai casi di cancro derivanti da agenti cancerogeni o mutageni).

Nell’articolo 15 della direttiva 2004/37/CE – relativo alla conservazione della documentazione – la Direttiva (UE) 2022/431 aggiunge il paragrafo 1 bis che prevede che, per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione, gli elenchi dei lavoratori addetti alle relative attività che comportino un rischio per la sicurezza e la salute e le cartelle sanitarie individuali dei medesimi lavoratori siano conservati per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’esposizione.

Nel Dossier della Camera sulla Legge di Delegazione 2023 si aggiungono altri dettagli sulle novità apportate dalla Direttiva 2022/431 alla Direttiva Cancerogeni.

Approfondisci qui sui contenuti della nuova Direttiva:

Piano Europeo per la lotta contro il Cancro: le azioni da intraprendere sui luoghi di lavoro

La Legge di Delegazione europea, nel richiamare i criteri da seguire nel recepire la Direttiva (UE) 2022/431 richiama espressamente i principi espressi dal Piano Europe contro il Cancro, introdotto nel 2021.

Scorrendo il Piano si evidenziano diverse indicazioni anche per il mondo del lavoro e delle imprese, con obblighi specifici sia in materia di ambiente che di sicurezza sul lavoro.

infatti, il Piano punta a

  • Ridurre l’esposizione alle sostanze pericolose e alle radiazioni (punto 3.6)
  • facilitare l’integrazione sociale e il reinserimento nel luogo di lavoro per i malati di cancro, compresa una valutazione iniziale e l’adattamento delle condizioni di lavoro (punto 6).

In vista, il Piano europeo contro il Cancro prevede di

  • Adottare un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027;
  • Avviare uno studio che affronti i problemi inerenti al rientro al lavoro con attenzione anche a rischi psicosociali cui questi sono esposti;

Inoltre, il Piano per il Cancro mira a tutelare i sopravvissuti oncologici sul lavoro e

  • trattare nella Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021‑2030 i diritti dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti come “persone con disabilità”;
  • garantire la piena attuazione della direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

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