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Revisione Direttiva Cancerogeni (Dir. 2022/431): in Gazzetta il Decreto di adeguamento e modifica al Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 135/24)

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Arriva finalmente in Gazzetta ufficiale (il termine era scaduto il 5 aprile 2024) l’atteso DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 135 di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, il provvedimento europeo che come abbiamo visto, revisiona e aggiorna la storica Direttiva Cancerogeni (Dir. 2004/37/CE).
Entra in vigore dall’11 ottobre 2024

La Direttiva Cancerogeni riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: è recepita nel Testo Unico di Sicurezza (TUS), quindi qualunque suo aggiornamento europeo, comporta l’emanazione di un Decreto nazionale di modifica diretta sul TUS (D.Lgs. n.81/2008). Tale modifica terrà conto delle indicazioni del Piano europeo contro il Cancro che ha spinto verso la ricomprensione delle sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.

  • Vediamo di seguito, le novità introdotte dalla Direttiva 2022/431, il testo del Decreto 135/2024 e le modifiche apportate al Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 135

Il Decreto 135/2024, di adeguamento della Dir.2022/431, di revisione della Direttiva Cancerogeni consta di 22 articoli con le modifiche testuali al Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) e nei 3 allegati le modifiche ad alcuni degli Allegati al TUS.

Le principali modifiche consistono nell’introduzione dei riferimenti alle “sostanze tossiche per la riproduzione” nel dettato di diversi articoli del TUS che richiamano gli agenti cancerogeni e mutageni.
Ci sono anche le nuove definizioni di sostanza tossica per la riproduzione e valori limite biologico in art.234 TUS.
Agli artt. 242 e 243 (Accertamenti sanitari e Registro di esposizione) compaiono i richiami ai valori limite di esposizione e biologico.

Negli allegati segnaliamo l’inserimento di un nuovo Allegato XLIII-BIS sul Piombo e composti ionici, e le sostituzioni complete di:

  • ALLEGATO XXXVIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo I;
  • ALLEGATO XLIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo II.

Di seguito, una tabella sintetica con un quadro generale delle modifiche (si consiglia di vedere nel dettaglio di ogni articolo del Decreto 135, le le ulteriori modifiche apportate al dettato degli articoli delTUS)

Decreto 135/2024TUS-art. modificatiLa modifica
Art.1,2,3,8, 10,11,12,13,14,15, 20Art.26,29,55,233, 235,236,237, 239,240,241 e la rubrica del capo II del titolo IX«cancerogeni mutageni» sono sostituite da
«cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».
Art.4,5artt. 222,223via il riferimento all’allegato XXXIX
Art.6art. 229inserito riferimento a «tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull’allattamento»
Art.9art.234inserite nuove definizioni:
b-bis) sostanza tossica per la riproduzione
b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia
b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia

c-bis) valore limite biologico
c-ter) sorveglianza sanitaria
Art.16art.242 (Accertamenti sanitari)inserito riferimento al superamento del valore limite biologico
Art.17art.243 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie)inserito riferimento al superamento del valore d’esposizione all’agente cancerogeno o alla sostanza tossica per la riproduzione
Art.7 e 18art.232 e 244corretto e inseriti alcuni richiami ad INAIL
art.19art.245 comma 1abrogato il riferimento ad «adeguamenti normativi»
Allegato Decreto 135/24Allegato TUSModifiche effettuate
Allegato A
(previsto in art.21 comma 2)
ALLEGATO XXXVIII
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo I»
Sostituzione completa
Allegato B
(previsto in art.21 comma 4)
«ALLEGATO XLIII
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo II»
Sostituzione completa
Allegato C
ALLEGATO XLIII-BIS
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

PIOMBO e suoi composti ionici.
Inserimento ex novo

Revisione Direttiva Cancerogeni, perchè è importante

L’adeguamento alla Direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro era previsto dalla Legge di Delegazione Europea 2023, LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15  all’articolo 8 dove si trovano i criteri che il Governo dovrà seguire.
La Direttiva del 2022 rappresenta una novella importante della Direttiva Cancerogeni (Dir. 2004/37/CE) anche alla luce dell’approvazione del Piano europeo contro il Cancro nel 2011 perchè ricomprende le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.
Tale ampliamento si basa su recenti dati scientifici secondo cui le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. L’obiettivo, dunque, è garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione.

Direttiva 2022/242: le modifiche alla Direttiva Cancerogeni

La Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 è una Direttiva di modifica alla Direttiva Cancerogeni (Dir. 2004/37/CE) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La Direttiva 2022/431 ha previsto:

  • l’introduzione delle sostanze tossiche per la riproduzione nel campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni, a partire già dal titolo dell’atto che ora le ricomprende esplicitamente e poi in diversi articoli dove compaiono come richiamo al fianco degli agenti cancerogeni e mutageni.
  • modifica di alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose (piombo, nichel) in correzione dell’Allegato I della Direttiva Cancerogeni e inserisce il valore limite biologico del piombo (e suoi composti organici)
  • qualificazione come pericolosi i farmaci che contengono sia sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità (categoria 1A o 1B), mutagenicità (categoria 1A o 1B) o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B) in base al Regolamento CLP.

Come attuare le modifiche alla Direttiva Cancerogeni

Nell’attuare la nuova Direttiva 2004/37/CE di modifica alla disciplina europea sugli agenti cancerogeni, il Governo nel Decreto 135/2024

In particolare, il Parlamento prevede obblighi specifici del datore di lavoro anche in materia di formazione e informazione sui rischi specifici (infatti, il campo della direttiva 2022/431 è più ampio di quello della la  direttiva 2004/37/CE. E richiede anche l’ascolto della comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio dei rischi cancerogeni.

Revisione Direttiva Cancerogeni: i principi da seguire

Durante il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024 il Governo ha indicato i principi da seguire nell’adeguamento della disciplina nazionale di protezione dei lavoratori dai rischi cancerogeni:

  • l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
  • l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); 
  • le informazioni da fornire all’autorità competente; 
  • le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; 
  • l’accesso alle zone di rischio; 
  • le misure igieniche e di protezione individuale; 
  • l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
  • la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; 
  • la conservazione della documentazione.

Inoltre, il Decreto assicurerà la conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021 (vedi sotto), attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione e aggiorna l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria.

Sorveglianza sanitaria per i rischi da agenti cancerogeni: cosa cambia?

L’articolo 14 della direttiva 2004/37/CE e l’allegato II trattano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi chimici e cancerogeni. La direttiva (UE) 2022/431 estende l’ambito di tali norme alle sostanze tossiche per la riproduzione e modificano le medesime norme nei seguenti termini:

  • si prevede che il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori (esposti in modo analogo) anche nei casi di superamento di un valore limite biologico (relativo ad un lavoratore);
  • si specifica che la sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti;
  • si prescrive che siano notificati all’autorità responsabile tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione a un agente cancerogeno o mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l’attività lavorativa (si amplia così l’obbligo di notifica, in precedenza posto solo con riferimento ai casi di cancro derivanti da agenti cancerogeni o mutageni).

Nell’articolo 15 della direttiva 2004/37/CE – relativo alla conservazione della documentazione – la Direttiva (UE) 2022/431 aggiunge il paragrafo 1 bis che prevede che, per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione, gli elenchi dei lavoratori addetti alle relative attività che comportino un rischio per la sicurezza e la salute e le cartelle sanitarie individuali dei medesimi lavoratori siano conservati per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’esposizione.

Nel Dossier della Camera sulla Legge di Delegazione 2023 si aggiungono altri dettagli sulle novità apportate dalla Direttiva 2022/431 alla Direttiva Cancerogeni.

Piano Europeo per la lotta contro il Cancro: le azioni da intraprendere sui luoghi di lavoro

La Legge di Delegazione europea, nel richiamare i criteri da seguire nel recepire la Direttiva (UE) 2022/431 richiama espressamente i principi espressi dal Piano Europe contro il Cancro, introdotto nel 2021.

Scorrendo il Piano si evidenziano diverse indicazioni anche per il mondo del lavoro e delle imprese, con obblighi specifici sia in materia di ambiente che di sicurezza sul lavoro.

Infatti, il Piano punta a

  • Ridurre l’esposizione alle sostanze pericolose e alle radiazioni (punto 3.6)
  • facilitare l’integrazione sociale e il reinserimento nel luogo di lavoro per i malati di cancro, compresa una valutazione iniziale e l’adattamento delle condizioni di lavoro (punto 6).

In futuro, il Piano europeo contro il Cancro prevede di

  • Adottare un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027;
  • Avviare uno studio che affronti i problemi inerenti al rientro al lavoro con attenzione anche a rischi psicosociali cui questi sono esposti;

Inoltre, il Piano per il Cancro mira a tutelare i sopravvissuti oncologici sul lavoro e

  • trattare nella Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021‑2030 i diritti dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti come “persone con disabilità”;
  • garantire la piena attuazione della direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it