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Ricostituito il Comitato Agenti chimici: di cosa si occupa?

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Con Decreto interministeriale dell’11 marzo 2024 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, è stato ricostituito il Comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici, ai sensi dell’articolo 232, comma 1, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Comitato consultivo dura in carica due anni.

  • Ma cosa sono i valori limite valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici?

Comitato consultivo agenti chimici: i componenti

In base all’articolo 232 del TUS (D.Lgs. n.81/2008) il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria

  • 3 in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell’Istituto superiore di sanità, dell’INAIL (ex ISPESL) e della Commissione tossicologica nazionale;
  • 3 rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni
  • 3 in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Gode del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La valutazione del rischio chimico ed i valori limite di esposizione

I valori limite biologici relativi agli agenti chimici compaiono nell’Art. 223 – Sostanze pericolose del Testo Unico di Sicurezza fra gli elementi che il datore di lavoro deve preliminarmente prendere in considerazione quando accerta l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, ai fini della valutazione dei rischi.

Articolo 223 – Valutazione dei rischi

– 1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

  • a) le loro proprietà pericolose;
  • b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio (comma così modificato dall’art. 1 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 39/2016);
  • c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
  • d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
  • e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
  • f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  • g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Agenti chimici: valori limite, valori biologici, divieti e metodi di misurazione– gli allegati del Testo Unico di Sicurezza

Per fare il punto sui richiami agli agenti biologici negli allegati del TUS:

  • ALLEGATO XXXVIII VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (come aggiornato da ultimo dal DM 18 maggio 2021
  • ALLEGATO XXXIX – VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
  • ALLEGATO XL – DIVIETI per gli agenti chimici
  • ALLEGATO XLI – METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI.

Cosa sono i valori limite di esposizione professionale

In base al Testo unico di Sicurezza (art.2 Definizioni) per:

  • valore limite di esposizione professionale” è il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento (un primo elenco si trova nell’Allegato XXXVIII).

Si tratta delle concentrazioni ambientali di una sostanza al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta giorno dopo giorno senza effetti negativi per la salute. Se una determinata sostanza ha un valore limite di esposizione professionale (VLEP) riportato al punto 8 della SDS (e presente nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008) questo limite è obbligatorio per legge. I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con tale VLEP.

Cosa sono i valori limite biologici?

  • “valore limite biologico” è invece il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico (un primo elenco si trova nell’Allegato XXXIX).

In questo Allegato, sono riportati in realtà solo i valori relativi al piombo inorganico e i suoi composti. Ad opera del D.Lgs. 106/2009, è stata corretta l’unità di misura relativa al valore del limite biologico nel sangue di piombo (microgrammi al posto di milligrammi).

Quali sono i valori limite di esposizione professionale ed i valori biologici

Gli agenti chimici (anche quelli non classificabili come pericolosi) comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di

  • loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche;
  • modalità di utilizzo.

Agli agenti chimici viene assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII. Tale elenco è stato di recente modificato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 18 maggio 2021 che ha recepito la direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019.

Si tratta del quinto elenco (europeo) dei valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici.

L’Europa, infatti con proprie direttive aggiorna l’elenco elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE (sulla protezione dei lavoratori dai rischi da agenti chimici) con modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

Diverse organizzazioni hanno proposto e propongono valori limite di esposizione professionale alternativi.

Si può far riferimento ai valori limite di soglia dell’ACGIH (American Conference of Governmental Industral Hygienist) e indicatori di rischio quali il NOAEL (No Observed Adverse Effect Level livello senza effetti negativi) e LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level, IDLH (Immediatly Dangerous Adverse Effect Level e quelli della MAK Commission statunitense.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it