Rischio alcol sul lavoro

Rischio Alcol sul lavoro: chi riguarda, la normativa e la formazione per i lavoratori

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Alcol e Lavoro, un binomio da evitare: cosa prevede la normativa di salute e sicurezza? in quali altre normative si trovano i principali divieti e quale tipo di formazione occorre apprestare ai propri lavoratori rispetto al rischio alcol sul lavoro?

Le considerazioni dell’articolo sono tratte dall’ABC della sicurezza contro l’abuso di alcol e stupefacenti, edito da EPC Editore.

Alcol sul lavoro: quali lavoratori sono interessati

L’alcolismo cronico è causa di inidoneità al lavoro per alcune professioni (Carabinieri, Polizia dello Stato, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco ecc.).

Per tutte le altre professioni lo statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970) stabiliva che solo gli enti pubblici e gli istituti specializzati di diritto pubblico (ASL, Università, ecc.) potevano effettuare controlli sull’idoneità fisica dei lavoratori e quindi anche volti a valutare eventuali situazioni di alcol-dipendenza tali da limitare l’idoneità del lavoratore.

Alcol sul lavoro: cosa dice il D.Lgs. n. 81/2008

In merito al consumo di alcolici, l’art. 1.11.3.2. all. IV D.Lgs. 81/2008 ed il successivo art. 1.11.3.3 stabiliscono da una parte il divieto di somministrare bevande alcoliche all’interno dell’azienda, mentre d’altra parte indicano la possibilità di consumare “modiche quantità di vino e birra” nei locali di refettorio durante l’ora dei pasti (sempre però che non si tratti delle categorie “a rischio” successivamente indicate).

La legge 125/2001, il divieto assoluto ed i controlli alcolimetrici

La Legge 125 del 2001 insieme al Provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni e le Province Autonome costituiscono norme di notevole innovazione in materia di alcol e lavoro. Tali leggi rientrano in un quadro generale di inasprimento normativo contro l’abuso di alcol nonché in materia di pubblicità e di sicurezza stradale.

L’art. 15 della L. 125/01 stabilisce il divieto assoluto di somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche nei casi in cui vi siano attività lavorative che comportino elevato rischio di infortuni per sé e/o gli altri. Contravvenire a tali disposizioni può comportare una sanzione amministrativa (da 516 a 2.582 e) per lavoratori e datori di lavoro. Inoltre, esiste la possibilità che vengano effettuati senza alcun preavviso controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro da parte del Medico Competente o dei medici del lavoro dei servizi di prevenzione delle ASL competenti per territorio, per verificare il rispetto del divieto di assunzione di alcolici.

Cosa rischia il lavoratore positivo al controllo alcolimetrico?

Il lavoratore con riscontro positivo al controllo alcolimetrico (ossia con alcolemia superiore a 0 g/l) oltre ad incorrere nei provvedimenti sanzionatori e disciplinari dovrà essere allontanato per quel giorno dalle attività a rischio.

Quali sono le attività ad alto rischio con divieto di assunzione di alcolici ?

Le attività considerate ad elevato rischio e per le quali vige il divieto di assunzione di alcolici durante il lavoro sono elencate nell’allegato I del Provvedimento del 16/03/06 e sono:

  • Attività pericolose per le quali è richiesto un certificato di abilitazione (impiego di gas tossici, conduzione di generatori di vapore, fuochino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di fitosanitari, direzione tecnica o conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori);
  • Dirigenti e preposti al controllo di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;
  • Sovrintendenza a lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas o vapori tossici od asfissianti o gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi;
  • Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private (compreso a bordo di navi) in qualità di medico, infermiere, operatore socio-sanitario, ostetrico, caposala e ferrista;
  • Vigilatrice di infanzia e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi, mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
  • Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
  • Mansioni comportanti l’obbligo di porto d’armi comprese la guardia particolare e giurata;
  • Mansioni inerenti le attività di trasporto tra cui:
  • la Guida di veicoli stradali per cui è richiesta la patente di guida cat. B, C, D, E o certificato di abilitazione professionale alla guida di taxi o di noleggio con conducente o di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose su strada;
  1.     Personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;
  2.      Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore ferroviario con esclusione del personale di carriera e degli addetti alla mensa;
  3. Personale navigante delle acque interne;
  4. Personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee ed impianti funicolari aerei e terrestri;
  5. Conducenti, conduttori, manovratori ed addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carroponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  6. Personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme marine, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  7. Responsabili dei fari;
  8. Piloti d’aeromobile;
  9. Controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  10. Personale certificato dal registro aeronautico italiano;
  11. Collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  • Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  • Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
  • Addetti e responsabili alla produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
  • Addetti ai comparti di edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre 2 metri di altezza;
  • Capiforno e addetti ai forni di fusione;
  • Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
  • Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
  • Lavori in cave o miniere.

Accertamenti alcolimetrici del medico competente aziendale

Per tutti i lavoratori che effettuano attività comprese nell’elenco del provvedimento del 16/03/06, oltre ai controlli alcolimetrici, sono previsti anche accertamenti effettuati del medico competente aziendale.

Tali accertamenti sono volti a verificare se sussistano eventuali condizioni di alcol-dipendenza in occasione delle visite preventive, periodiche, di cambio mansione, preassuntive e al rientro da un periodo di malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Come svolgere gli accertamenti alcolimetrici?

Sulle condizioni e modalità di effettuazione degli accertamenti l’interpretazione più diffusa oggi (così anche hanno stabilito la Regione Piemonte e Toscana) è che debbano essere  effettuati da tutti i lavoratori delle categorie indicate e vi dovrebbero essere due livelli  di accertamento:

  • il primo a cura del medico competente
  • il secondo, di approfondimento diagnostico, a carico delle strutture sanitarie competenti che si identificano nei servizi di alcologia o nei SERT delle ASL alle quali il lavoratore sarà indirizzato dal Medico competente, solo in caso di accertata alcol dipendenza.

Diverse Regioni Italiane – in passato – si sono espresse in modo diverso. Ad esempio, Emilia Romagna e Lombardia hanno previsto la sorveglianza sanitaria solo per le categorie di lavoratori che, oltre ad essere inseriti nelle categorie di “lavori pericolosi”, erano comunque già esposti a rischi ben definiti nel D.Lgs. 81/2008.

Rischio alcol sul lavoro e formazione dei lavoratori

La formazione dei lavoratori, così come prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. deve riguardare tutti i lavoratori per i diversi livelli di responsabilità e deve essere attuata dal datore di lavoro con il concorso dei dirigenti e del medico competente.

In particolare, i lavoratori adibiti a mansioni rischiose devono essere informati del fatto che non è consentito consumare alcolici durante i pasti se nelle ore successive si deve prestare servizio. Questi lavoratori non possono usare alcolici neppure nel corso di festicciole aziendali, né assumere sul lavoro cibi che contengono alcol (cioccolatini ripieni, ecc.). Devono anche sapere che l’assunzione abbondante di alcolici la notte precedente può determinare una persistente positività dei test per l’alcol al mattino successivo, e deve quindi essere evitata. Devono essere informati del fatto che portare sul posto di lavoro bevande alcoliche, o prodotti che contengono alcol, è una violazione della politica aziendale di contrasto delle dipendenze.

I lavoratori dovrebbero partecipare ai corsi su alcol e guida (autisti, trasportatori e piloti), corsi su alcol e sostanze tossiche (addetti nel settore edile e chimico) corsi di alcol, violenza e criminalità (poliziotti, addetti alla vigilanza).

A causa delle complesse interazioni tossicocinetiche, fra alcol e solventi, il medico competente, durante la programmazione delle attività di sorveglianza sanitaria e del monitoraggio biologico di lavoratori esposti a sostanze chimiche (soprattutto solventi) deve considerare che i parametri del monitoraggio biologico potrebbero essere influenzati dal consumo abituale di alcol.

Formazione generale dei Lavoratori – Corso e-learning

In materia di formazione generale sulla salute e sicurezza dei lavoratori, suggeriamo fra i corsi di salute e sicurezza di istituto Informa, i seguenti corsi E-learning pensati per i lavoratori

La formazione generale dei lavoratori

Tutti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. La durata, i contenuti minimi e le modalità di questa formazione sono stati definiti con l’Accordo Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016.

Il corso è disponibile anche in lingua inglese.

La formazione specifica dei lavoratori – Rischio basso

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Redazione InSic

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