rischio calore

Rischio calore: come valutare e gestire il rischio? Indicazioni da INL

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Il rischio calore, soprattutto in estate, ha causato 184.936 infortuni sul lavoro riconosciuti dall’Inail nel periodo 2014-2019. Un rischio sempre più diffuso e attenzionato dal legislatore e dalle istituzioni. Un rischio regolato dal Testo Unico di Sicurezza che richiede una sua specifica valutazione, ma soggetto anche ad approfondimenti, ricerche, studi di metodologie di contrasto e gestione sui luoghi di lavoro sia in ambito nazionale che europeo.

Con Circolare 5056 del 13 luglio 2023 l’Ispettorato torna ancora sul rischio da calore per i lavoratori, e fornisce alcune indicazioni sulla tutela dai danni da calore sia per gli ispettori chiamati a vigilare sulle attività più esposte, che ai datori e lavoratori circa gli effetti delle temperature estreme.

Quali sono le attività maggiormente esposte al rischio calore? come valutare il rischio e come gestirlo per evitare il verificarsi di infortuni e malattie professionali?

Rischio calore: la normativa di salute e sicurezza

Il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.

Sul rischio Calore, INL si era già espressa in diverse Note quali la n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 che riportava dettagliate indicazioni operative.

A livello di normativa tecnica INL sottolinea l

  • UNI EN ISO 7933:2005 “Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile”;
  • UNI EN ISO 7243:2017 “Valutazione dello stress da calore utilizzando l’indice WBGT (temperatura globo del bulbo bagnato)”;
  • UNI EN ISO 11079:2008 “Determinazione ed interpretazione dello stress termico da freddo con l’utilizzo dell’isolamento termico dell’abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del affreddamento locale”;
  • UNI EN ISO 7726:2002 “Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche”;
  • UNI EN ISO 8996:2005 “Determinazione del metabolismo energetico”;
  • UNI EN ISO 9920:2009 “Valutazione dell’isolamento termico e della resistenza evaporativa dell’abbigliamento”;
  • UNI EN ISO 9886:2004 “Valutazione degli effetti termici (thermal strain) mediante misurazioni fisiologiche”;
  • BS 7963:2000 “Guide to the assessment of heat strain in workers wearing personal protective equipment

INL richiama a proposito le misure di prevenzione e protezione esposte nel decalogo del Progetto INIL-Worklimate, “i cui  contenuti risultano considerati anche dalla giurisprudenza di merito” come testimonia l’ordinanza del 18 agosto 2022 del Tribunale di Palermo, in relazione alla prestazione lavorativa dei rider in un caso di condanna di una società che non aveva svoltola valutazione del rischio da calore[1]

Rischio calore e cassa integrazione quando scatta?

INL ricorda anche che le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi[2].

INL raccomanda, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, di porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. n. 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Rischio calore: quali sono le mansioni a rischio?

INL riconosce che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico in specifiche mansioni,  maggiormente interessate da tali fenomeni ovvero le attività  che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori

  • edilizia civile e stradale (cantieri e i siti industriali);
  • comparto estrattivo;
  • settore agricolo e della manutenzione del verde;
  • comparto marittimo e balneare.

Rischio calore, quali fattori considerare?

INL riporta l’attenzione su alcuni fattori che i datori di lavoro possono considerare al momento della valutazione del rischio, ai fini di una più adeguata gestione del rischio:

  • gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 -17:00)
  • le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • le mansioni;
  • l’ubicazione del luogo di lavoro;
  • la dimensione aziendale;
  • le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Rischio calore: come valutare il rischio

In materia di Valutazione del rischio da calore l’INL fa espresso riferimento ad alcuni strumenti utili ai datori di lavoro: in particolare, la documentazione del

  • Portale Agenti Fisici nella Sezione “Microclima”,
  • Stress Termico – pagina informativa INAIL con informazioni relative alle strategie e tecniche di misura dello stress termico e alle relative metodologie di misurazione e di controllo del microclima, che possono avvalersi di analisi del calcolo dell’esposizione mediante gli indici WBGT, PHS, IREQ, degli indici di ergonomia e di temperatura1.
  • Il Sito del progetto Worklimate, e in particolare ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati, specifici per i settori occupazionali e la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, che contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.
  • il video clip (Napo in…Troppo caldo per lavorare!) che illustra con facilità quanto possa essere fatto per controllare lo stress termico sul luogo di lavoro e proteggere i lavoratori, adeguare l’orario di lavoro, aumentare l’idratazione, proteggersi dal sole, ecc.
  • la pubblicazione dell’ Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) Heat at work – Guidance for workplaces (in versione italiana) che contiene:
    • orientamenti per i luoghi di lavoro e indicazioni pratiche su come gestire e ridurre i rischi associati all’esposizione al calore nell’ambiente di lavoro, le informazioni sulle patologie connesse al calore metodi pratici – organizzativi e tecnici – per ridurre e gestire il rischio professionale in relazione ai luoghi di lavoro;
    • indicazioni sulle azioni da intraprendere nel caso in cui un lavoratore inizi a manifestare sintomi di malessere legato al calore.

Valutazione dei rischi – la formazione di Istituto Informa

Istituto Informa organizza il corso di salute e sicurezza per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi


Il documento di valutazione dei rischi (DVR)

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Corso e-learning Analisi e stesura del DVR – durata 1 ora

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Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato
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La Valutazione del Rischio Chimico
data di inizio 27/10/2023

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[1] Nell’Ordinanza  il giudice di merito, con riferimento al generico obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, ha ritenuto “che una società di gestione dei rider fosse tenuta all’adozione delle misure preventive e protettive indicate dall’INAIL nel Progetto Worklimate” e la condanna “ad effettuare ex art. 17 e 28 d.lgs. 81/08 una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore e a fornire un’adeguata formazione e informazione … ” oltre a consegnare una serie di necessari dispositivi atti a proteggere i lavoratori dai possibili shock termici.

[2] INL ricorda che nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e  specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre  dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive. (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it