In Gazzetta ufficiale la Legge di conversione del Decreto Fiscale (qui il Testo del DL n.146/2021 convertito), che come abbiamo visto, all’art. 13 modifica sensibilmente diversi articoli del Testo unico di Sicurezza.
Durante il passaggio in sede di conversione, il Decreto ha aggiunto un ulteriore articolo: l’art. 13-bis che in materia di sicurezza degli edifici scolastici ed edilizia scolastica, esclude la responsabilità (civile, amministrativa e penale) dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in caso di tempestiva richiesta di interventi strutturali e di manutenzione, andando a modificare l’art.18 del D.lgs. n.81/2008 .
Vediamole nel dettaglio.
Nell'articolo
DL Fiscale: cosa cambia per i dirigenti scolastici?
L’Art. 13 bis del DL Fiscale convertito modifica l’art. 18 del Testo Unico di Sicurezza “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” inserendo alcuni paragrafi dopo il comma 3.
I paragrafi inseriti nel D.lgs. n.81/2008 escludono da responsabilità (civile, amministrativa e penale) i dirigenti delle istituzioni scolastiche qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili.
Quali interventi di manutenzione non sono a carico dei dirigenti?
Precisa poi in un altro passaggio che restano invece a carico dell’amministrazione gli interventi:
- di installazione degli impianti e alla loro verifica periodica
- strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche
- strutturali riferiti ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche
Dirigenti scolastici: cosa fare in caso di pericolo?
In base alle modifiche apportate dall’art. 13-bis del Decreto Fiscale all’art. 18 del TUS, in caso di sussistenza di un pericolo grave e immediato (a seguito di valutazione svolta con la “diligenza del buon padre di famiglia”) i dirigenti possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione, e/o alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Scuole: chi deve fare la valutazione strutturale dei rischi?
Sempre in base al nuovo art. 18 del TUS (come modificato dall’art. 13-bis del DL Fiscale convertito) per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione.
Questa è tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Documento di valutazione dei rischi strutturali nelle scuole: chi deve redigerlo?
Il documento di valutazione dei rischi strutturali deve essere redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione (tenuta alla fornitura/manutenzione)
Un prossimo decreto interministeriale (Lavoro-Istruzione da emanarsi entro 60 gg) stabilirà le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
Per approfondire sulla Sicurezza nelle Scuole
VOLUME EPC: SCUOLA guida pratica alla riapertura
Indicazioni operative per la gestione delle criticità legate all’emergenza COVID-19
Aggiornato con il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione ed il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (A.S. 2021/2022) basato sul documento INAIL 1° settembre 2021 e con il D.L. 10 settembre 2021, n. 122
ABC di Sicurezza nelle Scuole
Manuale ad uso dei docenti, degli studenti e degli operatori scolastici
Informazione ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Aggiornato con le misure di prevenzione e protezione dal COVID-19
VOLUME EPC: La sicurezza sul lavoro nella scuola
Conoscere i rischi e attuare la prevenzione: guida per i docenti e per tutto il personale scolastico
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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