Sicurezza videoterminali D.lgs. 8108

La Sicurezza nell’uso dei videoterminali secondo il D.lgs. 81/08

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Il rischio connesso all’uso di videoterminali nello svolgimento dell’attività lavorativa è uno dei fattori presi in considerazione dalla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, che ne prevede la valutazione, tra gli obblighi a carico del datore di lavoro.

Normativa di riferimento per il lavoro con videoterminali

Il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro, regolamenta l’uso in sicurezza delle attrezzature munite di videoterminali (VDT).

Campo di applicazione normativo

L’art. 172 del D.lgs. 81/08stabilisce il campo di applicazione delle norme sull’uso di attrezzature munite di videoterminali, che quindi riguardano tutte le attività che ne comportano l’utilizzo.

Tra i soggetti tutelati troviamo anche i lavoratori addetti ai “sistemi denominati portatili, ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro”. Il D.Lgs. 81/2008 prevede infatti che: “l’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni, nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo”.

Tra i soggetti esclusi troviamo invece i lavoratori addetti:

  • “ai posti di guida di veicoli o macchine;
  • ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
  • ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
  • alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
  • alle macchine di videoscrittura senza schermo separato”.

Definizioni operative

In base all’art. 173, comma 1, D.Lgs. 81/2008, ai fini dell’applicazione delle norme specifiche del Titolo VII, si forniscono le seguenti definizioni:

  • videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
  • posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unita a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
  • lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175.

I rischi nell’uso dei videoterminali

Ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 81/2008, nella valutazione dei rischi (di cui all’art. 28), il datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo:

• ai rischi per la vista e per gli occhi;

• ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;

• alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Quali misure preventive deve adottare il datore di lavoro per i videoterminali?

Di conseguenza, il datore di lavoro deve adottare le misure appropriate per ovviare a tali rischi, tenendo conto della combinazione dell’incidenza dei rischi riscontrati.

Un ulteriore obbligo del datore di lavoro consiste nell’organizzare e predisporre i posti di lavoro conformemente ai requisiti minimi di sicurezza riportati nell’Allegato XXXIV al D.lgs. 81/08 (Videoterminali).

La pianificazione delle pause lavorative

Per ciò che concerne lo svolgimento quotidiano del lavoro, l’art. 175 stabilisce il diritto del lavoratore ad un’interruzione della sua attività, mediante pause o cambiamento di attività.

La contrattazione collettiva definisce le modalità di tali interruzioni; in assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore ha comunque diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

La pausa è considerata, a tutti gli effetti, parte integrante dell’orario di lavoro.

L’interruzione dell’attività è infatti volta a garantire il riposo dell’apparato visivo e delle strutture muscolari e tendinee degli arti superiori, impegnate in movimenti ripetitivi.

Per alcuni soggetti con particolari problemi di carattere sanitario (ad es. soggetti con deficit della motilità oculare), il medico competente potrà stabilire una frequenza e una durata differente delle pause.

La valutazione del rischio VDT

Con riferimento all’art. 174, precedentemente menzionato, gli elementi essenziali dell’analisi da mettere in atto dovranno riguardare almeno:

• la durata dell’attività al VDT;

• il tipo di lavoro;

• il posto di lavoro;

• l’interfaccia utente.

I criteri di valutazione utilizzati sono i seguenti:

  • tempo trascorso davanti al videoterminale (rischi per la vista e per gli occhi come descritto nell’art. 173, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008);
  • intensità di uso del videoterminale nell’espletamento dell’attività lavorativa;
  • pause/cambi di attività: distacco fisico dal terminale che comporti una, anche lieve, attività motoria oppure un cambiamento di attività (15 minuti ogni due ore come previsto dall’art. 175, comma 3).

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori ai VDT

I lavoratori esposti ai rischi connessi all’uso di attrezzature munite di videoterminali devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, come previsto ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 81/08, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

Periodicità delle visite mediche di controllo

Salvo casi specifici che richiedano una frequenza diversa – indicata dal medico competente – la periodicità delle visite di controllo, per i lavoratori idonei è quinquennale.

La frequenza diviene invece biennale per:

  • i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni;
  • i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Gli esiti delle visite devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), del D.lgs. 81/08, secondo i requisiti minimi indicati nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’art. 53.

Dispositivi speciali di correzione visiva

Ai sensi del sesto comma dell’art. 176, il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva – in funzione dell’attività svolta – nei casi in cui l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione della vista.

Informazione e formazione per l’uso di videoterminali

Ai lavoratori esposti ai rischi connessi all’uso di attrezzature munite di videoterminali, secondo quanto previsto dal TUSL all’art. 177, devono essere fornite informazioni e formazione adeguate, in particolare per ciò che concerne:

  • le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso (art. 174, D.lgs. 81/08);
  • le modalità di svolgimento dell’attività;
  • la protezione degli occhi e della vista.

Le sanzioni del Titolo VII del D.lgs. 81/08

Le sanzioni per le violazioni alle specifiche disposizioni di legge inerenti le attrezzature munite di videoterminali, sono riportate nel D.Lgs. 81/2008, all’art. 178, che prevede per datori di lavoro e dirigenti, la pena:

  • dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro nel caso questi non adottino misure atte ad ovviare ai rischi connessi alla vista e agli occhi, alla postura e all’affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale (art. 174, comma 2). La stessa sanzione si applicherà per non aver predisposto i posti di lavoro in conformità dei requisiti minimi di cui all’Allegato XXXIV (art. 174, comma 3), per aver violato le disposizioni in materia di svolgimento quotidiano del lavoro (come ad es. i previsti periodi di pausa o di cambiamento dell’attività a videoterminale) (art. 175, commi 1 e 3) e per non aver sottoposto i lavoratori a sorveglianza sanitaria, con la periodicità prescritta o su richiesta del lavoratore (art. 176, commi 1, 3 e 5).
  • dell’arresto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell’obbligo di fornire ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, se necessario (art. 176, comma 6), nonché per la mancata erogazione dell’informazione e formazione ai lavoratori circa le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività e la protezione degli occhi e della vista (art. 177).

Per saperne di più

  1. Quando un lavoratore è considerato videoterminalista?

    Un lavoratore è classificato come videoterminalista se utilizza abitualmente un’attrezzatura dotata di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle pause obbligatorie previste dall’art. 175 del D.lgs. 81/08.

  2. A quante pause ha diritto un lavoratore videoterminalista?

    Il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti, ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, come stabilito dal D.lgs. 81/08, all’art. 175.

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Redazione InSic

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