Un decreto sulla trasmissione dei dati sanitari e di rischio

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È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Ministeriale del 09/07/2012 sui contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori.

Aggiornati i contenuti degli Allegati 3a e 3b del Testo Unico

La trasmissione delle informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori è prevista nell’articolo 40 del Testo Unico di Sicurezza, che prevedeva un decreto che definisse, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del Testo Unico, utilizzati per la trasmissione delle suddette informazioni.
Il nuovo decreto entrerà in vigore il 25 agosto, 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta, avvenuta il 26 luglio scorso.
L’allegato I al nuovo decreto indica i contenuti e le informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico,e reca quindi modifica all’Allegato 3A del Testo Unico. È il medico competente a rispondere della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia di queste informazioni, che provengono dal datore di lavoro.
L’allegato II al nuovo decreto contiene, invece le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. La trasmissione di questi dati, utilizzabili a fini epidemiologici, deve essere effettuata unicamente in via telematica dal medico competente, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, salvo quanto previsto dall’art. 4 del nuovo decreto. Tale articolo detta un periodo transitorio di 12 mesi dalla sua entrata in vigore, per la sperimentazione delle nuove disposizioni: si intende infatti verificare la rispondenza delle previsioni del decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni.

Entro il 30 giugno il termine per la trasmissione dei dati

In particolare, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all’allegato 3B, così come modificato nell’allegato II del nuovo decreto, scade il 30 giugno 2013 ma sarà possibile, sentite le associazioni scientifiche del settore, adottare – con successivi decreti – modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati di cui al comma I dell’art. 40, comma 1.
Per tutta la durata del periodo transitorio di sperimentazione, è stata sospesa la sanzione di cui all’art. 58, comma 1, lettera e) del Testo unico, per venire incontro alle possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni richieste.

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Redazione InSic

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