Valutazione del rischio stress, le precisazioni della Commissione Interpelli

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In data 22 novembre sono stati diversi i quesiti presentati alla Commissione interpelli del Ministero del Lavoro. Dopo aver approfondito su quanto chiarito in merito all’utilizzo delle prossime procedure standardizzate ed all’esposizione al fumo passivo dei lavoratori nei locali di ristorazione, passiamo all’analisi dell’interpello 5 che risponde in materia di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
Il quesito è stato proposto dall’Ordine degli psicologi e riguarda anche le indicazioni metodologiche deliberate in data 17/11/2010 dalla Commissione Consultiva Permanente. L’Ordine chiede chiarimenti sulla possibilità per il datore di lavoro di utilizzare strumenti propri della cd. “valutazione approfondita” al fine di raccogliere informazioni sulla “percezione soggettiva” dello stress da parte dei lavoratori, quando dalla c.d.”valutazione preliminare”, emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate.
La Commissione interpelli chiarisce che in base alle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva permanente si evidenziano due fasi distinte per la valutazione del rischio stress: una necessaria (la ed. “valutazione preliminare”) ed una eventuale, la quale debba essere realizzata unicamente “nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci “. E sempre citando il testo delle Indicazioni metodologiche si riscontra che se dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Qualora invece emergano elementi di rischio stress, secondo la Commissione Interpelli l’obbligo del datore di lavoro è quello di adottare misure di correzione, allo scopo di eliminare o, se ciò è impossibile, ridurre al minimo il rischio da stress lavoro-correlato, mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro utilizzare strumenti propri della valutazione ed. “approfondita”’ al fine di meglio identificare le misure di correzione.
Se però il datore di lavoro sulla base di una sua libera scelta voglia usare strumenti come i questionari, usualmente riservati alla fase della valutazione approfondita, tale “approfondimento” non potrà mai essere svincolato dalla adozione di misure di correzione almeno in termini di misure minime (ad esempio, una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati “a rischio”).
Inoltre, il datore di lavoro che decida di utilizzare strumenti della valutazione approfondita dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono.

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Redazione InSic

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