Rischio di incidente rilevante: un Regolamento sulle comunicazioni all’UE

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In Gazzetta (n.179 del 2-8-2016) il decreto interministeriale (Ambiente-Interno-Salute) DIM n.148/2016 che regola i criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa ai fini della comunicazione alla Commissione europea.
Il Decreto che contiene il nuovo Regolamento dettaglia la procedura da seguire e la organizza per fasi nel proprio Allegato che sostituirà l’All.1 del D.Lgs. n.105/2015.


Il nuovo Regolamento del DIM n.148/2016 ricorda che la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa va effettuata, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (di recepimento della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose). E aggiunge che essa va svolta anche in base ai criteri e secondo le modalità stabilite all’allegato 1 del DIM 148/2016.
Pertanto, dalla data di entrata in vigore del Regolamento (il DIM n.148/2016 entra in vigore il 17 agosto), non trova più applicazione l’allegato A del D.Lgs. n.105/2015

La valutazione del rischio di incidente rilevante ai fini della Comunicazione alla Commissione
In base al D.Lgs. n,105/2015 (art. 4) il l Ministero dell’ambiente, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, deve valutare, al fine della comunicazione alla Commissione europea se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell’allegato 1 al medesimo decreto, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Ai fini della valutazione, il Ministero si avvale dell’ISPRA e degli altri organi tecnici nazionali elencati all’articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza.
Ai sensi del Regolamento contenuto nel DIM n.148/2016 per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa si seguono le seguenti fasi dettagliate nell’Allegato 1:

-Parte 1 – Procedura per l’istruttoria delle proposte di valutazione
-1.1 Valutazione preliminare dell’ammissibilità della proposta.

-1.2 Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta.

-Parte 2 – Criteri di valutazione dell’ammissibilità della proposta

-Parte 3 – Criteri per la valutazione istruttoria della proposta

Nell’Appendice 1 va reso il Formato e contenuti tecnici minimi della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE.

Riferimenti normativi:
DECRETO 1 luglio 2016, n. 148 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00157) (GU n.179 del 2-8-2016)

Vigente al: 17-8-2016

Redazione InSic

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