Il principio “Do No Significant Harm” (DNSH) prevede che gli interventi dei Piani nazionali non arrechino alcun danno significativo all’ambiente; questo principio è stato fondamentale per accedere ai finanziamenti del Recovery and Reslience Facility (RRF) e deve essere rispettato lungo tutta la fase di attuazione.
Abbiamo visto in un precedente aggiornamento che cos’è il Principio “Do No Significant Harm” (DNSH), sfruttato anche per l’attuazione dei Piani nazionali di Ripresa e resilienza degli Stati Europei.
- In questo approfondimento riportiamo l’ultimo aggiornamento alla Guida operativa nazionale pensata per l’attuazione degli interventi PNRR alla luce delle più recenti evoluzioni applicative ed agli orientamenti europei più recenti.
Nell'articolo
Cos’è la Guida operativa DNSH
La Guida operativa DNSH fornisce alle Amministrazioni supporto e orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei vincoli DNSH.
Pubblicata per la prima volta a dicembre 2021, la Guida dopo essere stata aggiornata nell’ottobre 2022 e ancora nel Febbraio 2024 integrata con specifiche FAQ di carattere generale, viene riproposta in una nuova versione che tiene conto delle modifiche apportate al Piano in seguito alla riprogrammazione e all’introduzione del nuovo capitolo Repower EU.
Aggiornamenti alla Guida DNSH 2024
La versione 2024 della Guida DNSH (scaricala a questo link):
- include ulteriori schede tecniche ed effettua la revisione di altre, per tenere conto della riprogrammazione e dell’evoluzione della normativa ambientale, anche chiarendo precedenti indicazioni;
- assicura un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza della Commissione europea;
- recepisce le indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023, che introduce nuovi criteri di vaglio tecnico;
- specifica gli elementi di comprova da caricare sul Sistema Informativo ReGiS nelle fasi principali dell’attuazione;
- individua per specifici ambiti di attività, in un’Appendice dedicata, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare i vincoli DNSH di interesse.
La versione 2022 della Guida:
- includeva ulteriori schede tecniche ed effettua la revisione di altre, per tenere conto della riprogrammazione e dell’evoluzione della normativa ambientale, anche chiarendo precedenti indicazioni;
- assicurava un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza della Commissione europea;
- recepiva le indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023, che introduce nuovi criteri di vaglio tecnico;
- specificava gli elementi di comprova da caricare sul Sistema Informativo ReGiS nelle fasi principali dell’attuazione;
- individuava per specifici ambiti di attività, in un’Appendice dedicata, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare i vincoli DNSH di interesse.
Cos’è il principio “Do No Significant Harm” (DNSH)
Do No Significant Harm: la normativa di riferimento
Il principio, adottato con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato ed al centro di una specifica Guida operativa nella nuova sezione del sito governativo Italiadomani dedicata al DNSH.
Nell’Ottobre 2023, la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 ha aggiornato gli “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza“.
Do No Significant Harm: Aggiornamenti 2023
L’11 ottobre 2023 la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 ha aggiornato gli “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
La nuova versione fornisce indicazioni agli Stati Membri su come valutare le misure da inserire nei Piani di ripresa e resilienza alla luce del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), in base al loro impatto sugli obiettivi ambientali dell’Unione.
Rispetto alla versione precedente si segnala il riferimento, al capitolo 2.4, ai prodotti finanziari attuati nell’ambito del Fondo InvestEU, per i quali si richiede di dimostrare l’assenza di danno significativo ai sei obiettivi ambientali di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, applicando le norme InvestEU in combinazione con le pertinenti politiche del partner esecutivo.
La Commissione da così seguito all’impegno assunto nella Proposta di regolamento (UE) che istituisce la piattaforma cd. “STEP”, una nuova piattaforma a sostegno dell’autonomia strategica europea nei settori delle tecnologie avanzate, dell’energia pulita e della biotecnologia, al fine di agevolare la diffusione dei contributi RRF al comparto dei prodotti finanziari InvestEU, garantendone la conformità agli obiettivi ambientali (cfr. Relazione, cap.1, p.7 della Proposta di regolamento).
PNRR: online le checklist DNSH – Giugno 2023
Sul sito Italia Domani sono disponibili tre nuove schede tecniche e relative liste di controllo, cd. Checklist DNSH, da compilare nel caso di misure riguardanti
- la produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell’energia oceanica (scheda 32),
- la produzione di energia a partire dall’energia idroelettrica (scheda 33),
- i dissalatori e gli impianti di potabilizzazione (scheda 34).
Tutte le schede sono disponibili nella sezione Interventi/il principio DNSH
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