Attività di autodemolizione industria chimica
Con la Circolare n. 11 del 22 dicembre 2014 la Lombardia fornisce una completa integrazione degli indirizzi precedentemente emanati con la circolare n. 6 del 4 agosto 2014, dando delle ulteriori indicazioni sulle attività di autodemolizione e sull’industria chimica precisando che, rientrano nel campo di applicazione della categoria 5.3 lettera b) punto 5) “solo se svolge operazioni di frantumazione dei veicoli già bonificati in appositi dispositivi (vedi art. 3, comma 1, lettere m ed n del d.lgs. 209/2003) con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata. In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso l’installazione e tecnicamente connesse”.
Sempre con riferimento al settore dell’industria chimica rientra nella categoria “Ippc 4” dell’allegato VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006 “solo la produzione su scala industriale di prodotti chimici (anche intermedi di processo) potenzialmente commercializzabili quali tali, ma non la produzione (anche attraverso reazioni chimiche) di manufatti, intesi come oggetti per i quali la composizione chimica non sia sufficiente a connotarne le qualità merceologiche. Ad esempio, è da ritenere di per sé soggetta ad AIA la produzione di granulati plastici destinati alla sinterizzazione, ma non quella di lastre continue di poliuretano.”
Quindi, con l’adozione della Circolare in esame, la Lombardia non ha esteso tale ambito all’industria manifatturiera anche se avvengono nelle sue attività delle reazioni chimiche poiché, a parere della Regione, si determinano soltanto nel corso della produzione di un manufatto specifico.
Settore cemento
La Circolare n. 12 del 23 dicembre 2014 si occupa invece di dare nell’ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali le “migliori Tecniche Disponibili (Best Available Technologies = BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”.
Gli indirizzi che sono riportati all’interno della Circolare sono stati elaborati grazie al lavoro congiunto di autorità competenti (Province), ARPA Lombardia, associazione di categoria (CAGEMA) e aziende dell’industria della calce.
Riferimenti normativi
Circolare n. 11 del 22/12/2014 “Ulteriori indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”
Circolare n. 12 del 23/12/14 “Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per l’industria della calce, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell’ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.)”
Allegati
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