AIA: fra futuribili novità normative, disciplina transitoria e discrezionalità tecnico-amministrativa

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Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs n. 152/2006 la “relazione di riferimento” AIA è definita come segue:
“informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.
Tali informazioni riguardano almeno:
– l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché,
– se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o,
– in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata.

Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.
Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (36)”.
Dal 2014, anno in cui è entrata nella legislazione italiana, la relazione di riferimento è stata oggetto, in sequenza:
– di un decreto sulle modalità di redazione (e relative linee guida interpretative, per spiegare quello che nel decreto non era chiaro);
– del relativo annullamento, avvenuto per mano del TAR Lazio (per una sintesi, si veda la tabella n. 1),
– di una misteriosa ipotesi di modifica, oggetto di un parere da parte del Consiglio di Stato.

Su Ambiente&Sicurezza sul lavoro, A. Quaranta (Manager ambientale – Sistemi di gestione ambientale) parte dall’analisi del parere del Consiglio di Stato, analizza poi una recente sentenza della Cassazione Penale (n. 38753/2018) in cui la Suprema Corte ha affrontato un altro importante tema in materia di AIA, affermando che le specifiche finalità indicate dal legislatore in merito alla necessità dell’AIA impongono una rigorosa e restrittiva interpretazione, tale da non vanificare gli effetti di questa particolare disciplina.
E le conclusioni di un’altra recente sentenza TAR BS, sentenza n. 1098/2018 che, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale – “l’Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico – in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione – ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera o del progetto”.

Riferimenti bibliografici:
Autorizzazione integrata ambientale: fra futuribili novità normative, disciplina transitoria e discrezionalità tecnico-amministrativa
di Andrea Quaranta
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.5/2019

Redazione InSic

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