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Albo Gestori: cosa fare in caso di imprese in Amministrazione Giudiziaria o in Controllo Giudiziario?

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Con Circolare n.3 del 13 aprile 2022 il Comitato Gestori indica la procedura da seguire nei casi in cui le imprese iscritte all’Albo siano allesse all’Amministrazione giudiziaria o sotto Controllo giudiziario (art. 34 e 34-bis del D.lgs. 159/2011).

Questa ammissione alle procedure di prevenzione giudiziarie può intervenire prima dell’avvio del procedimento disciplinare interno dell’Albo Gestori, oppure subito dopo, quando il Comitato ha già proceduto con la Cancellazione dell’Impresa dall’Albo. Cosa devono fare le Sezioni regionali/provinciali in questi casi e cosa succede all’impresa al termine (positivo o negativo) della propria vicenda giudiziaria?

Imprese in Amministrazione giudiziaria o Controllo giudiziario: cosa fa l’Albo Gestori?

Il Comitato ricorda che in caso di comunicazione o informazione interdittiva antimafia a carico dell’impresa iscritta all’Albo, si avvia un procedimento disciplinare per carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lett. f) del D.M. 120/2014 (ovvero l’esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione per effetto delle misure di prevenzione giudiziarie).

Nel frattempo, il requisito potrebbe essere recuperato durante lo svolgersi del procedimento oppure no, e il procedimento disciplinare del Comitato potrebbe portare alla cancellazione dell’impresa dall’Albo.

Cosa succede se l’impresa sia ammessa alle misure di prevenzione giudiziaria prima o dopo rispetto alla chiusura del procedimento cautelare avviato dalla Sezione?

  1. Se l’ammissione alle misure giudiziarie avviene PRIMA della conclusione del procedimento disciplinare del Comitato Gestori, la sezione deve:
    1.  sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata della misura di prevenzione e attendere la conclusione della misura giudiziaria ed eventualmente archiviarlo se la vicenda giudiziaria si conclude positivamente per l’impresa. L’iscrizione all’albo prosegue fino a naturale scadenza.
    1. Se la conclusione della misura giudiziaria ha invece esito negativo, la Sezione dovrà procedere alla cancellazione dell’iscrizione;
  2. Se l’ammissione alle misure giudiziarie avviene DOPO la conclusione del procedimento disciplinare del Comitato Gestori, la sezione deve:
  3. Procedere alla revoca, ex art. 21- quinquies L. 241/90, del provvedimento di cancellazione con riapertura del procedimento disciplinare.
  4. Dovrà quindi acquisire nuovamente la autocertificazione dell’impresa attestante la sussistenza di tutti i requisiti necessari e la riattivazione delle polizze fideiussorie, ripristinare l’iscrizione per il periodo residuale di durata della stessa, ovviamente non comprendendo nel computo della durata residua il periodo della cancellazione.

Invece, in pendenza delle procedure di amministrazione giudiziaria o di controllo giudiziario il procedimento disciplinare rimarrà sospeso e sarà riattivato al termine delle procedure stesse, con le conseguenze descritte al punto 1: archiviazione in caso di esito positivo della misura di prevenzione, cancellazione in caso di suo esito negativo.

Per approfondire sul funzionamento dell’Albo Gestori ambientali

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it