Il DECRETO-LEGGE 29 maggio 2023, n. 57 (GU Serie Generale n.124 del 29-05-2023), in vigore dal 30 maggio 2023 detta “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché’ per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”.
Contiene una modifica al Codice Ambiente, in particolare per quanto riguarda i procedimenti ambientali e norme specifiche sulla rigassificazione.
Nell'articolo
Decreto 57/2023 in vigore dal 30 maggio – cosa prevede
Il Decreto consta di 4 articoli
- Art. 1. Disposizioni in materia di enti territoriali – disposizioni agli enti locali e alle amministrazioni regionali in relazione alla gestione del bilancio di esercizio;
- Art. 2. Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – modifiche al Codice Appalti, nella disciplina sulla certificazione della parità di genere negli appalti;
- Art. 3. Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione – modifica la disciplina relativa alla realizzazione di opere e infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale e Modifiche al Codice Ambiente
- Art. 4. Entrata in vigore
Rigassificazione e impianti PNRR: verso un Commissario straordinario
Il DL 57/2023 modifica
- il D.Lgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambientale) all’allegato I-bis (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima -PNIEC): viene inserito il punto “3.2.1-bis. “Opere e infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione“. Tali opere vengono quindi a far parte del novero degli obiettivi del PNIEC;
- il DL 17 maggio 2022, n. 50 che conteneva “Misure urgenti in materia di energia ed autorizzazioni impianti “. Il nuovo articolo 5 (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione) del Decreto del 2022 prevede ora la nomina uno o più Commissari straordinari di Governo, non solo per la realizzazione, ma per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente. Ciò dovrebbe comportare un’accelerazione delle misure del PNRR.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 e' rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.
Valutazioni ambientali e procedimento unico: i poteri del Commissario straordinario di Governo
Inoltre, dal 30 maggio 2023, l’autorizzazione per la costruzione e per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali (regolate al Titolo III del TUA): tale procedimento avrà durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
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