Autorizzazione integrata ambientale: dettati i criteri per le garanzie finanziarie

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In Gazzetta (n.237 del 10-10-2016) è stato pubblicato il Decreto ministeriale (Ambiente) del 26 maggio 2016, che detta i “Criteri” da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie da prestare da parte dei gestori (e previste all’art. 29-sexies, comma 9-septies del Codice Ambiente) in caso di autorizzazione integrata ambientale.

Tali garanzie, previste nel D.Lgs. n.152/2006, vanno prestate alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell’obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all’inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall’installazione di impianti.

Il rapporto con le altre Garanzie contemplate nel Codice Ambiente
Il Decreto detta i criteri per quantificare e regolare tali garanzie, tenendo però presente (per il settore rifiuti) che le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell’art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 per le attività di gestione dei rifiuti, coprono l’eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies del Codice Ambiente (regolate nel DM 26/5/2016), a condizione che esse possano essere escusse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006 (vedi art. 1 comma 1 e 2).
Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento, si stabilisce all’art. 1 comma 3 del DM 26/5/2016, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie indicate nel Decreto in analisi.
Quanto agli interventi di bonifica, l’art. 1 comma 4 del DM 26/5/2016 ricorda che le garanzie finanziarie di cui all’art. 242, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, sospendono l’eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies del Codice (qui regolate): conseguentemente, per tali attività, le garanzie sono richieste solo contestualmente allo svincolo di cui all’art. 248, comma 3 del Codice (si tratta della Certificazione della provincia sul completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa che costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7 del Codice Ambiente).

Ammontare delle Garanzie
L’ammontare delle garanzie: viene determinato (art.3) in ragione delle categorie di attività condotte nell’installazione, dell’estensione del sito dell’installazione, della pericolosità e delle quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonché del periodo di vita utile dell’installazione residuo, avendo a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto dell’IVA, ove dovuta) nell’allegato A al DM 26/5/2016.
Per le installazioni che presentano particolari rischi ambientali ed igienico-sanitari, l’autorità competente, su indicazione dell’amministrazione beneficiaria, con provvedimento motivato, può prevedere coefficienti unitari più elevati di quelli indicati nell’allegato A, come afferma l’art.3 comma 2 del DM 26/5/2016.
Si specifica ulteriormente (art. 3 co 3) che l’ammontare della garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi della valutazione, nonché della progettazione ed attuazione delle misure necessarie per rimediare -tenendo conto della fattibilità tecnica- l’inquinamento in modo da riportare il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella relazione di riferimento, qualora la valutazione evidenzi che l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento predetta.

Riduzioni
Nell’art. 4 si regolano riduzioni e aggiornamenti delle Garanzie e si stabilisce che l’ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto di un importo fino al:

a) 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS);

b) 40 % nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

La riduzione di cui al comma 1 non opera nei confronti degli importi minimi di cui al capitolo 5, dell’allegato A.
Nel caso di modifiche impiantistiche sostanziali, il gestore dovrà provvedere a rideterminare l’ammontare delle garanzie, sottoponendo i calcoli all’autorità competente e all’amministrazione beneficiaria, e provvedendo conseguentemente alla integrazione delle stesse, ovvero a chiedere all’autorità competente la loro riduzione.

Durata delle Garanzie
La garanzia (stabilisce l’art. 6 del DM 26/5/2016) è prestata entro 12 mesi della validazione da parte dell’autorità competente della relazione di riferimento; può essere prestata fino al termine di cui all’art. 29-octies, comma 3, lettera b), del Codice (“quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione”), maggiorato di due anni. In deroga a quest’ultima previsione, la garanzia finanziaria va presentata fino al termine di validità dell’autorizzazione, maggiorato di due anni, nel caso in cui l’autorizzazione integrata ambientale, ad esempio per espressa richiesta del gestore, preveda la scadenza della sua validità prima del termine di cui all’art. 29-octies, comma 3, lettera b).
È consentita la prestazione di garanzia di durata inferiore a quella indicata finora, purché sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nella espletazione dell’obbligo di garanzia, nonché il rispetto dell’eventualità prevista nel comma 6, dove si afferma che il gestore può prestare la garanzia finanziaria frazionandola per periodi temporali minori di quelli totali indicati ai commi precedenti; provvede per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l’installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura (vedi infra art.6 co 6).

Svincolo della garanzia
L’Articolo 7 regola poi le condizioni di svincolo, estensioni ed escussione delle garanzie: in caso di cessazione dell’attività, l’amministrazione preposta su richiesta del gestore dispone lo svincolo della garanzia finanziaria, previa verifica da parte dell’autorità competente in caso di assenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall’installazione.

Lo svincolo può essere disposto anche in caso di variazione della titolarità della gestione dell’istallazione da cui derivi la volturazione dell’attività autorizzata, da parte dell’amministrazione preposta (comma 2 art.7).
Infine, segnaliamo il comma 4 dell’art. 7 del DM 26/5/2016 che prevede come nel caso in cui l’autorità competente riscontri la presenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall’installazione, il gestore sia tenuto al ripristino del sito, presentando all’amministrazione preposta un adeguato progetto di interventi, cui provvederà a dare attuazione negli stretti tempi tecnici.

Riferimenti normativi:
DECRETO 26 maggio 2016 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.237 del 10-10-2016)

Redazione InSic

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