Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): definizione, caratteristiche e procedure

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In questa Scheda troverete definizioni, caratteristiche, procedure di rilascio/rinnovo dell’Autorizzazione unica ambientale secondo normativa aggiornata.

Questo articolo è tratto dal volume: “Vademecum dell’ambiente” EPC Editore (maggio 2020) a cura di Sassone Stefano.

Nell'articolo

Definizione di Autorizzazione unica ambientale

L’autorizzazione unica ambientale (AUA), o più semplicemente “Autorizzazione” [1], è un provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale “titoli abilitativi” indicati all’interno del Testo Unico Ambientale e richiesti alle aziende, al termine di una procedura di seguito descritta.

Le regioni italiane, a partire dal settembre 2013 con la Lombardia in testa, hanno incominciato a stabilire le modalità applicative dell’Autorizzazione, mentre il Ministero dell’Ambiente ha fornito i primi chiarimenti sul Decreto istitutivo dell’AUA nel novembre del 2013.

Che cos’è l’Autorizzazione Unica Ambientale

Nel passato la normativa ambientale costringeva le imprese a rivolgersi ad amministrazioni diverse (Regioni, Province, Comuni, ARPA, Autorità di bacino, ecc..) per ottenere differenti autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività produttive, caratterizzate, peraltro, da periodi di validità difformi.

Ad oggi, con il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59[2], il Legislatore ha posto in vigore una nuova procedura autorizzatoria, di cui sono beneficiare unicamente le imprese non soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e a valutazione d’impatto ambientale (VIA), che, nelle intenzioni del Governo dell’epoca, avrebbe dovuto consentire una maggiore semplificazione delle attività delle piccole e medie imprese “PMI”, contemporaneamente riducendo i costi amministrativi a loro carico.

A cosa serve l’AUA?

Infatti, con l’AUA:

  • vengono sostituiti determinati “titoli abilitativi”;
  • deve essere presentata una sola domanda, per via telematica, presso il SUAP, in luogo della richiesta di uno o più titoli abilitativi;
  • dando la certezza dei tempi circa il rilascio: il D.P.R. 59/2013 prevede infatti, in caso di mancato rispetto dei termini, la possibilità per il richiedente, di ricorrere ai poteri sostitutivi, per cui l’impresa potrà rivolgersi al dirigente appositamente nominato, che dovrà chiudere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto;
  • mantenendo inalterati i necessari livelli di tutela ambientale, e contemporaneamente riducendo i costi; infatti:
  • presentando una sola domanda e ottenendo un’autorizzazione avente una sola scadenza (all’epoca dell’emanazione dell’atto venne stimato un risparmio annuo pari a 160 milioni di euro);
  • rendendo, inoltre, effettive le disposizioni, già esistenti, in materia di presentazione on-line delle domande e della documentazione (all’epoca dell’emanazione dell’atto venne stimato un risparmio annuo pari a circa 540 milioni di euro).

Pertanto, con l’implementazione della nuova procedura, il Governo ipotizzò una riduzione dei costi a carico delle imprese complessivamente pari a 700 milioni di euro all’anno.

I soggetti coinvolti nel processo di autorizzazione unica ambientale

Nell’ambito del procedimento autorizzativo rimane opportuno sottolineare la differente funzione svolta da Autorità competente e SUAP, che verrà successivamente approfondita; infatti:

  • la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, alla quale compete anche il rinnovo e l’aggiornamento dell’Autorizzazione, individuata, per tale ragione, quale “Autorità competente” (o più semplicemente “Autorità”), che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive[3], è il soggetto cui spetta l’analisi della documentazione portata alla sua attenzione, mediante lo Sportello, da colui che propone l’istanza, con riferimento al gestore (“la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate” dal Testo Unico Ambientale);
  • lo Sportello invece, definito come “l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento[4] […]”, rappresenta, nella sostanza, il luogo preposto alla ricezione della documentazione, e, in seguito alla conclusione del procedimento, al rilascio dell’AUA.

Le Autorità competenti per le Procedure autorizzative ambientali

Procedura autorizzativaAutorità competente
VAS“La pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti, ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio”
VIA
AIA
AUA“La Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”
Procedure autorizzative ambientali: le Autorità competenti

Cosa sostituisce l’AUA?

Il gestore degli impianti, fatta salva la sua facoltà di aderire alla c.d. “autorizzazione generale” qualora si tratti di specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione (si veda a tal proposito in avanti), presenta domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi riportati nella tabella sottostante, che la suddetta va a sostituire.

Quali sono i titoli abilitativi sostituivi dell’autorizzazione unica ambientale?

Titolo abilitativoRiferimento normativo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflueArtt. 124-127, capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA)
Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previsteArticolo 112 del TUA
Autorizzazione alle emissioni in atmosferaArticolo 269 del TUA
Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosferaArticolo 272 del TUA
Documentazione previsionale di impatto acusticoArticolo 8, c. 4 e c. 6, L. 26 ottobre 1995, n. 447
Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricolturaArticolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99
Comunicazioni in materia di rifiuti ammesse alle procedure semplificateArticoli 215 e 216 del TUA
Titoli abilitativi sostituiti dall’Autorizzazione Unica Ambientale

In realtà, quelli sopra riportati, possono essere aumentati nella quantità e nella qualità a discrezione delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, viene prescritto che Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare “ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale” che possono essere inclusi nell’AUA, per cui l’insieme dei titoli abilitativi in essa compresi può essere più ampio rispetto a quello previsto originariamente dal Legislatore.

La normativa prevede che l’AUA possa essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito, il cui procedimento autorizzatorio è stato avviato prima della data di entrata in vigore della relativa disciplina contenuta nel D.P.R. 59/2013, cessa in ogni caso, ai sensi delle norme vigenti, al momento in cui viene avviato il corrispondente procedimento di AUA destinato a sostituirlo.

Caratteristiche generali dell’AUA

I gestori possono anche non avvalersi dell’AUA.

Infatti, nel caso di attività soggette unicamente a comunicazione, oppure alla citata “autorizzazione di carattere generale”, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP, viene conservata la loro facoltà di non avvalersi della suddetta Autorizzazione.

L’assoggettamento del progetto a VIA esclude l’AUA.

Quando richiedere l’AUA

Il Legislatore prescrive che la domanda di AUA possa essere richiesta unicamente nel caso in cui il progetto non sia ritenuto assoggettabile a VIA da parte dell’Autorità competente a tale verifica.

L’Autorizzazione unica:

  • contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce;
  • definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall’Autorità competente, tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività.

AUA e scarichi di sostanze pericolose

Un caso particolare riguarda gli scarichi contenenti sostanze pericolose.

In tale evenienza i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni 4 anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’Autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario, precisando che tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.

La durata dell’AUA è pari a 15 anni dalla data di rilascio.

I destinatari dell’AUA

Il procedimento nasce, nelle intenzioni del Governo italiano, come strumento a favore delle piccole e medie imprese, al fine di semplificare lo svolgimento dell’attività produttiva, riducendo gli adempimenti burocratici a loro carico, attraverso la diminuzione di tempi e costi necessari per ottenere i titoli abilitativi senza i quali essa non potrebbe essere svolta.

Quanto sopra scritto, sarebbe confermato dal tenore letterale dell’art. 1, c. 1 del D.P.R. 59/2013, per cui:

  • le PMI[5] sarebbero identificate quali destinatarie, in quanto “il presente regolamento […] si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 [..] (ovvero alle piccole e medie imprese), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
  • le “grandi” imprese, in modo correlato e simmetrico, sembrerebbero escluse dal novero dei potenziali fruitori.

AUA per Grandi imprese o per PMI?

In realtà, in base alla menzionata Circolare 7 novembre 2013 recante temi “di natura generale” sull’autorizzazione unica ambientale e contenente le precisazioni sul tracciato normativo della disciplina espresso dal citato D.P.R. 59, la congiunzione “nonché”, la quale lega i due presupposti applicativi dell’Autorizzazione (da un lato l’appartenenza del Gestore alla categoria delle PMI e dall’altro gli impianti esclusi dall’AIA), non cumulerebbe ma assorbirebbe il secondo con il primo.

In parole povere, la qualità di “grande” impresa non soggetta ad AIA, non rappresenterebbe causa di esclusione, e renderebbe eleggibile anche questa categoria ai fini della procedura: il criterio dimensionale non rappresenta una causa di esclusione dall’Autorizzazione Unica Ambientale.

Senza dubbio, la portata di tale indicazione risulta notevole: in questo modo, infatti, l’ambito applicativo della nuova procedura autorizzatoria ambientale viene esteso sensibilmente, comprendendo oltre alle piccole e medie, anche le grandi imprese.

La procedura di AUA

La procedura[6] per il rilascio dell’AUA viene cronologicamente ordinata nelle seguenti fasi:

Presentazione della Domanda
Presentazione al SUAP della domanda di AUA e dei documenti, delle dichiarazioni e delle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore (relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione) che la stessa va a sostituire, da parte del gestore degli impianti soggetti alla procedura
ç
Integrazione della documentazione presentata dal gestore
Qualora l’Autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata
ç
Verifica contenuto della domanda e dell’integrazione
alla documentazione presentata
Cui può seguire, alternativamente, l’applicazione della L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, la corretta presentazione oppure l’archiviazione dell’istanza
ç
Conclusione del procedimento
Avviene con il rilascio del titolo
  Le fasi della procedura di AUA in sintesi

Nel dettaglio la procedura di rilascio dell’AUA viene composta dalle seguenti fasi:

Come presentare la domanda di AUA

La domanda[7] per il rilascio dell’Autorizzazione da parte del Gestore degli impianti soggetti alla procedura, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore (relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione) che l’AUA va a sostituire, deve essere presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all’Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale (con riferimento alle pubbliche amministrazioni e gli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti con l’AUA).

Cosa deve verificare lo Sportello

Lo Sportello verifica unicamente la “correttezza formale” della domanda e della documentazione in accordo con l’Autorità, alla quale toccherà invece la verifica della “correttezza sostanziale” delle stesse, unitamente ai soggetti competenti in materia ambientale.

Nella domanda sono indicati:

  • gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione, per i quali si chiede il rilascio dell’AUA;
  • le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

Modello semplificato di AUA

Con il D.M. 59/2013 viene prevista l’adozione di un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, con apposito Decreto del Ministro dell’Ambiente e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata[8]. Con il Decreto dell’8 maggio 2015, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (recante “Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale […]”) venne finalmente creato tale modello, che doveva essere adottato da ciascuna Regione italiana entro il 30 giugno del 2015, in relazione alle rispettive norme regionali di settore, prevedendo che le stesse, ed anche gli Enti locali, ne garantissero “la massima diffusione”.

Prima domanda di AUA: quale tempistica?

Infine, rimane d’interesse una precisazione effettuata dal Ministero dell’Ambiente con la Circolare, in merito al termine entro il quale debba essere presentata la prima domanda di AUA, per cui, a seguito dell’operatività della procedura, era sorto il dubbio se esso dovesse corrispondere “alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”, oppure al termine indicato dalle norme di settore.

Il Ministero ha ritenuto preferibile la seconda delle due ipotesi, per cui la presentazione alla scadenza del primo titolo abilitativo deve essere considerata “norma generale destinata ad essere derogata dalle norme settoriali, che eventualmente prevedano termini diversi per la presentazione della domanda di titolo abilitativo”.

Tale assunto verrebbe giustificato “non per un astratto ossequio al canone della specialità (che impone di risolvere in tal senso eventuali antinomie tra le fonti), ma piuttosto per l’evidente lacuna che la soluzione opposta verrebbe ad ingenerare”: la Circolare sottolinea infatti che se fosse applicata la prima soluzione si creerebbe il problema della “continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza”, mentre invece le norme disciplinanti le autorizzazioni di settore prevedono tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini.

Appare pertanto utile, oltre che richiesto dall’analisi ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA.

Integrazione della documentazione di AUA

Qualora l’Autorità competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Verifica contenuto della domanda e dell’integrazione alla documentazione presentata

In seguito alla presentazione della domanda e della eventuale integrazione di cui sopra, tre sono i possibili esiti:

  • applicazione della Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: avviene qualora venga richiesta, dall’Autorità, l’integrazione alla documentazione presentata di cui sopra, ed in particolare dell’articolo 2, c. 7, relativo alla “conclusione del procedimento”, riguardante la sospensione dei termini, nel caso generale pari ad una sola volta e per un periodo non superiore ai 30 gg;
  • archiviazione dell’istanza: avviene qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’Autorità competente, fatta salva la facoltà per il primo di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare, per cui il termine è sospeso per il tempo della proroga;
  • corretta presentazione dell’istanza: avviene qualora le verifiche di cui sopra si concludono entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, in assenza di comunicazioni.

Conclusione del procedimento di AUA

Se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 gg, l’Autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 gg dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP, che rilascia il titolo verso il richiedente, il quale assume la denominazione alternativa di “titolare” dell’Autorizzazione.

AUA e indizione della Conferenza dei Servizi

Il responsabile dello Sportello ha la facoltà di indire una “Conferenza di servizi”, per acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.

Essa viene in ogni caso indetta dal SUAP, nei casi previsti dalla sopracitata L. 241/1990 e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento dei titoli abilitativi di cui sopra.

Se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui sopra, salvo il caso in cui sia necessario acquisire esclusivamente l’Autorizzazione ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento dei titoli abilitativi.

Aggiornamento titoli abilitativi: cosa fa il SUAP?

In tale evenienza il SUAP trasmette la relativa documentazione all’Autorità competente che ordinatamente:

  • ove previsto, convoca la citata Conferenza di servizi;
  • adotta il provvedimento;
  • lo trasmette immediatamente al SUAP, per il rilascio del titolo.

Se non si verifica tale situazione, l’Autorità competente adotta l’Autorizzazione entro 120 gg dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, entro il termine di 150 gg dal ricevimento della domanda medesima.

Cos’è la Determinazione motivata di AUA

L’AUA confluisce quindi nella “determinazione motivata”, prevista dalla L. 241/90, la quale sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

I soggetti competenti in materia ambientale, che esprimono parere positivo, possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento; rimane compito dell’Autorità quello di promuovere il coordinamento fra i suddetti soggetti competenti, anche nell’ambito della Conferenza di servizi.

L’Autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione dello Sportello tutte le informazioni sulla documentazione che il gestore deve presentare e sull’iter relativo alla procedura di AUA; a sua volta, lo Sportello assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia.

Termine di rilascio AUA (gg)
dalla presentazione della domanda
Nel caso in cui sostituisca i titoli abilitativi  per i quali
 la conclusione del procedimento …
≤ 90Sia pari o inferiore a 90 giorni (salvo termine superiore dovuto all’indizione della Conferenza dei servizi, comunque indetta nei casi previsti da L. 241/1990 e normative regionali e di settore)
Entro 120Sia superiore a 90 giorni
Entro 150Sia superiore a 90 giorni e venga richiesta documentazione integrativa dall’Autorità competente
Tempi di rilascio dell’AUA

Quando l’AUA è obbligatoria?

Successivamente all’emanazione del tracciato normativo, costituito dal D.P.R. 59/2013, in sede applicativa è sorto un dubbio riguardo l’obbligatorietà o meno della procedura, generato dalla definizione di AUA sopra riportata, laddove si prescrive che essa “sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale”.

Cosa dice la Circolare 7 novembre 2013?

Ebbene, a tal proposito, la Circolare Ambiente del 7 novembre 2013 sopra menzionata si esprime chiaramente a favore della prima ipotesi, sottolineando che, qualora si renda necessario ottenerli, il gestore è obbligato a chiedere l’Autorizzazione in luogo dei singoli titoli abilitativi.

Con essa viene infatti ricordato che “l’effetto sostitutivo ricollegato dall’ordinamento al rilascio dell’AUA rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito”, appena ricordato, “rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell’intervento regolatorio in esame”.

L’obbligatorietà viene meno in due casi, con riferimento alle possibilità offerte al Gestore, di:

     non avvalersi dell’AUA qualora l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o all’autorizzazione generale alle emissioni;

     aderire all’autorizzazione generale alle emissioni.

Da quando decorre l’autorizzazione ambientale unica obbligatoria?

Una volta chiarita tale obbligatorietà e relative eccezioni, il Ministero precisa anche quando essa decorre, secondo cui “l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”: il verbo servile “può” utilizzato nella formula, “lungi dal prescrivere la facoltatività dei passaggi procedimentali in cui si articola il nuovo provvedimento autorizzatorio unico, sta piuttosto ad indicare il discrimine temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime”.

Pertanto, l’interpretazione autentica delle precedenti prescrizioni consiste nell’obbligatorietà dell’AUA a partire dalla scadenza del primo dei “titoli abilitativi”, salvo, appunto, che ricorra una delle due citate deroghe.

Era lecito attendersi tale indicazione dal Ministero, la cui mancanza avrebbe ridotto di gran lunga l’importanza delle semplificazioni, apportate dal D.P.R. 59/2013, allo svolgimento delle attività produttive: l’obbligo di adesione alla procedura appare, infatti, elemento indispensabile per l’attuazione del disegno normativo finalizzato alla riduzione degli oneri burocratici a carico degli Operatori interessati.

Rinnovo dell’AUA

La procedura di rinnovo dell’AUA risulta analoga a quella di rilascio, le cui fasi sono state illustrate nel precedente par. 1.4.5.

A chi inviare la domanda di rinnovo dell’AUA e quando?

La domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale deve essere inviata dal Titolare nei confronti dell’Autorità competente, mediante lo Sportello almeno sei mesi prima della scadenza, corredata da una versione aggiornata dei documenti, dichiarazioni ed altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore (relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione) che l’AUA va a sostituire, presentate presso il SUAP contestualmente alla domanda di rilascio.

A tal proposito viene consentito al richiedente di far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell’Autorità competente nel caso in cui le condizioni d’esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Cosa succede in caso di silenzio dell’Autorità competente?

Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei tempi previsti e sopra riportati, nel caso in cui l’Autorità competente non adotti alcun provvedimento di rinnovo, a meno di una diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l’esercizio dell’attività o dell’impianto può continuare sulla base della precedente AUA.

L’Autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

     le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

     nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano.

Modifiche di attività ed impianti soggetti ad AUA: cosa fare?

Nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto soggetto al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, deve darne comunicazione all’Autorità competente e, salvo il caso di modifica “sostanziale”[9] (di seguito descritto), nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro 60 gg dalla comunicazione, può procedere all’esecuzione della modifica.

L’Autorità provvede, ove necessario, ad aggiornare l’Autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata della medesima, che pertanto rimane invariata.

Cosa succede in caso di modifica sostanziale di attività e impianti soggette ad AUA

Diverso il caso in cui la modifica risulti “sostanziale”. Infatti, qualora ciò si verifichi, il gestore che intende effettuarla deve presentare una domanda di rilascio di una nuova Autorizzazione.

L’Autorità, se ritiene che la modifica comunicata sia “sostanziale”, nei 30 giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di AUA, e tale modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova Autorizzazione.

Infine, la normativa prevede che le Regioni e le Province autonome possano, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l’obbligo di effettuare la comunicazione in esame.

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Note al Testo

[1].        Art. 2, c. 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

[2].        Denominato “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”

[3].        Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

[4].        La disciplina normativa, riguardante lo sportello unico delle attività produttive, è costituita dal D.P.R. 160 del 7 settembre 2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive); la definizione offerta con la disciplina normativa riguardante l’AUA coincide appunto con quella di cui al suddetto Decreto.

[5].        Il D.M. “Attività Produttive” del 18 aprile 2005, all’art. 2, mutuando la definizione dal diritto comunitario (art, 2, allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE), include un’impresa nella categoria delle PMI in base alle seguenti variabili: numero di occupati (meno di 250), fatturato annuo (non superiore ai 50 milioni di euro) oppure bilancio annuo (non superiore ai 43 milioni di euro); in particolare, nel caso in cui non sia stato approvato il primo bilancio, ovvero non sia stata presentata la prima dichiarazione dei redditi (per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio), la normativa prevede che, ai fini della possibilità di presentare presso il SUAP la domanda di Autorizzazione, rilevi esclusivamente numero di occupati, e totale dell’attivo patrimoniale risultanti al momento dell’istanza.

[6].        Si ricorda che gli oneri del procedimento (costituiti da spese, diritti previsti da normativa statale o regionale, diritti di istruttoria), sono posti a carico del gestore. In esso si prescrive infatti che “in relazione ai procedimenti disciplinati […]sono posti a carico dell’interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale.”.

[7].        In modo simile a quanto avviene per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), la normativa prevede un attività di monitoraggio su tali procedimenti (numero di domande, tempi impiegati per l’istruttoria dell’AUA, ecc.). Infatti “i Ministri dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull’attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l’altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l’istruttoria, per l’invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.”

[8].        Nell’ambito del gruppo di lavoro del Tavolo istituzionale istituito sulla base dell’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione coordinata delle misure previste dal decreto “Semplifica Italia”, coordinato dall’Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica, nell’aprile 2013 erano iniziati i lavori di preparazione della bozza del modello unificato, consegnata successivamente ai rappresentanti del Ministero dell’Ambiente nel luglio dello stesso anno.

[9].        Si ricorda che viene definita come tale “ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente” (D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59).

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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it