Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito un parere in merito ad un interpello ambientale, posto dalla Provincia di Cosenza, in materia di disciplina di autorizzazione di attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti nelle aree portuali.
L’Amministrazione provinciale ha inviato istanza di interpello al fine di conoscere il regime autorizzativo applicabile alle aree portuali in cui si svolgono attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti, secondo quanto definito dal D.lgs. 152/2006 e dal D.P.R. 59/2013.
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Emissioni in atmosfera di impianti e attività produttive: la normativa di riferimento
Il D.lgs. 152/2006, all’art. 269 – parte quinta (Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) – ricorda che sono soggetti alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli stabilimenti che producono emissioni. Per tali stabilimenti deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della stessa parte quinta del D.lgs. 152/06.
La definizione di stabilimento nel D.lgs. 152/06
L’art. 268 del D.lgs. 152/06, comma 1, lett. h) definisce lo stabilimento come: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività.
Il parere del MASE
Il Ministero dell’Ambiente ritiene che un’area portuale adibita in modo stabile allo svolgimento di “attività di carico, scarico e movimentazione che producono emissioni (come le attività che interessano i materiali pulverulenti), anche solo attraverso l’uso di dispositivi mobili (gru mobili, tramogge, mezzi di trasporto, ecc.)” ricada, a tutti gli effetti, nella definizione di stabilimento sopra richiamata.
Per fornire una risposta accurata all’interpello, il MASE ha poi considerato necessario chiarire un ultimo aspetto relativo all’applicazione del DPR 59/2013.
Il DPR 59/2013 e la disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale
Il D.P.R. 59/2013 stabilisce che, nei casi soggetti all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera o ad altre autorizzazioni di settore ambientali, tali autorizzazioni possano essere sostituite dall’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), che presenta una specifica “disciplina procedurale”.
Il campo di applicazione del Decreto comprende la categoria delle piccole e medie imprese, nonché “gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale” (articolo 1, comma 1).
Il Ministero ricorda poi di aver chiarito, in diverse occasioni, che “tali due categorie afferenti al campo di applicazione del d.p.r. 59/2013 sono tra loro autonome, con la conseguenza che l’AUA deve essere riferita a tutti gli operatori, anche diversi da piccole medie imprese, che gestiscono un’attività che risulti soggetta ad autorizzazioni ambientali come l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera”.
All’interno di questo quadro di riferimento il Ministero dell’Ambiente spiega che l’area portuale in esame, “per cui l’articolo 269 del Dlgs 152/2006 prescrive l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in quanto sede unitaria e stabile di attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti), ricade, dal 2013, nel campo di applicazione del d.p.r. in esame ed è conseguentemente soggetta all’AUA”.
Fonti e riferimenti
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
- Interpello: Risposta prot. 23595 del 07.02.2025
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