Le operazione di ricarica dei corpi idrici
L’articolo 3 del decreto stabilisce che per raggiungere quei obiettivi (di cui agli artt. 76 e 77 del Codice Ambiente) può essere autorizzata la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei in stato non «buono» e dei corpi idrici sotterranei in stato «buono», che tuttavia presentano una tendenza significativa e duratura all’aumento delle concentrazioni di inquinanti, valutata in base all’allegato 6 al D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30, e/o particolari criticità dal punto di vista quantitativo.
Per la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei, può essere ammesso:
a) l’utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici superficiali classificati in buono stato chimico e nel rispetto dei parametri chimici e chimico-fisici compresi nella definizione dello stato ecologico, con specifico riferimento ai parametri e relativi standard di qualità ambientale di cui, rispettivamente, alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla Parte Terza del Codice Ambiente, alla tabella 1/B del paragrafo A.2.7 del medesimo allegato, selezionati secondo i criteri indicati ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 dell’allegato 1 allo stesso decreto, nonché alla tabella 4.1.2/a del paragrafo A.4.1 e alla tabella 4.2.2/a del paragrafo A.4.2 del medesimo allegato.
b) l’utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici sotterranei in buono stato chimico sulla base dei parametri e valori limite di cui alla tabella 3 dell’Allegato 3 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché sulla base dei limiti relativi alle sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione di cui alla tabella 2 del medesimo allegato.
Criteri per il rilascio e attività degli enti locali
Sempre in tema di criteri per il rilascio, l’articolo 4 indica, per procedura, che le Regioni e le Province dovranno individuare
— sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, e all’Allegato 1 del Decreto 2/5/2016 i corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;
– i corpi idrici superficiali e sotterranei idonei al prelievo delle acque per interventi di ricarica controllata.
Dovranno poi trasmettere gli elenchi dei corpi idrici alle Autorità di Bacino distrettuali territorialmente competenti, che a loro volta li inseriranno nei piani di gestione dei distretti idrografici.
Si ricorda al punto 4 dell’articolo 4 che l’intervento di ricarica controllata è soggetto agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, fermo restando che con il termine «acque freatiche» contenuto nelle medesime norme si indica l’insieme delle acque sotterranee.
Mentre il provvedimento di autorizzazione (punto 5 dell’articolo 4) alla ricarica controllata rilasciato dalle Regioni e Province autonome prevede, sulla base dei criteri stabiliti all’Allegato 1, Parti B e C, le modalità tecniche di esecuzione dell’intervento e indica le attività di monitoraggio, da adottarsi da parte del titolare dell’autorizzazione stessa, finalizzate all’accertamento del rispetto delle prescrizioni disposte al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per il corpo idrico ricevente e il mantenimento dello stato del corpo idrico donatore, secondo i criteri definiti.
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 maggio 2016, n. 100
Regolamento recante criteri per il rilascio dell’autorizzazione al ravvenamento o all’accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell’obiettivo di qualità, ai sensi dell’articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00111) (GU n.136 del 13-6-2016)
Vigente al: 28-6-2016
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore