Aviazione civile internazionale: modifiche ai requisiti acustici per le aeromobili

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Con Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3 del 6.1.2016) la Commissione apporta modifica al regolamento (CE) n. 216/2008 che indica regole comuni nel settore dell’aviazione civile (e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea).

All’interno di quest’ultimo regolamento, l’articolo 6.1 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale contenuti nei volumi I e II dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale (la Convenzione di Chicago nella versione in vigore il 17 novembre 2011).
I volumi I e II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago sono stati modificati nel 2014 con l’introduzione di nuove norme acustiche, per questo si è resa necessaria la modifica dell’articolo 6, contenuta nell’ultimissimo Regolamento 2016/4.
In base alla modifica dell’articolo 6, i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’emendamento 11-B del volume II e nell’emendamento 8 del volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 1 gennaio 2015, fatte salve le appendici dell’allegato 16.

Sulla medesima Gazzetta è stato anche pubblicato il Regolamento UE 2016/5 del 5 gennaio 2016 “che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione dei requisiti essenziali per la protezione ambientale”.
Nel regolamento si riporta della variazione dei requisiti per la protezione ambientale contenuti nei volumi I e II dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale. Risulta pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n 748/2012 con il quale vengono attuati quei requisiti.
La modifica riguarda, in particolare l’allegato I (parte 21) del regolamento (CE) n. 748/2012: il testo della lettera a) del punto 21.A.18 viene sostituito dal seguente:
«a) I requisiti acustici di riferimento per il rilascio di certificati di omologazione di aeromobili sono quelli prescritti ai sensi delle disposizioni del capitolo 1 dell’allegato 16, volume 1, parte 2 della Convenzione di Chicago e:
1. per i velivoli subsonici a reazione, nel volume I, parte II, capitoli 2, 3, 4 e 14, secondo i casi;
2. per i velivoli ad elica, nel volume I, parte II, capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, secondo i casi;
3. per gli elicotteri, nel volume I, parte II, capitoli 8 e 11, secondo i casi;
4.per i velivoli supersonici, nel volume I, parte II, capitolo 12, secondo i casi. nonché
5.per gli aeromobili a rotore basculante, nel volume I, parte II, capitolo 13, secondo i casi”
.

Riferimenti normativi:
Regolamento (UE) 2016/5 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione dei requisiti essenziali per la protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 3 del 6.1.2016)

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Redazione InSic

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