Trasporto rifiuti

Cabotaggio rifiuti e trasporto transfrontaliero: chiarimenti dal Comitato Gestori (Circolare 7/22)

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Dal Comitato Gestori Ambientali la nuova Circolare n.7 del 28 luglio 2022 che chiarisce alcuni aspetti legati alla iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto. I chiarimenti riguardano il Cabotaggio di rifiuti, il Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano ed il Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia.

Cabotaggio di rifiuti

Il Comitato gestori fornisce alcuni chiarimenti sul cabotaggio di rifiuti (normativa di riferimento) e su quale categoria prevista dal DM 120/2014 deve iscriversi l’impresa estera che effettua trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano?

Cos’è il Cabotaggio di rifiuti?

Per trasporti di cabotaggio si intendono, ai sensi del reg. (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, i “trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento”.

Quale normativa regola il Cabotaggio di rifiuti?

Questi trasporti sono disciplinati dalle disposizioni del capo III del reg. (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, modificato con regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020.

Cabotaggio di rifiuti e impresa estera: a quale categoria dell’Albo Ambientale iscriversi?

Secondo il Comitato gestori una impresa di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi, stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso di licenza comunitaria, che intenda effettuare trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, deve iscriversi all’Albo nella categoria 1, 4 o 5 in funzione della tipologia di rifiuti trasportata.

Cabotaggio di rifiuti: condizioni per l’iscrizione all’Albo Gestori

L’impresa straniera che effettua trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano deve:

  • dimostrare il possesso della licenza comunitaria al trasporto di merci di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009, rilasciata dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore estero;
  • rispondere ai requisiti previsti ai sensi del DM 120/2014;
  • nel provvedimento di iscrizione deve far riportare la seguente dicitura: “Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci”.

Quali imprese non possono effettuare Cabotaggio di rifiuti?

Secondo il Comitato Gestori non possono effettuare trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano le imprese:

  • stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea prive di licenza comunitaria al trasporto merci un’impresa;
  • di autotrasporto stabilita all’estero, per l’esercizio esclusivo di trasporti interni allo Stato italiano di rifiuti.

Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano

Sul trasporto combinato, il Comitato risponde ad alcuni interrogativi sulle categorie alle quali iscrivere l’azienda che voglia svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada. Inoltre, riporta la normativa di riferimento europea

Cosa si intende per trasporto combinato di rifiuti?

Il trasporto combinato di rifiuti riguarda “i trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare” in base alla definizione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 febbraio 2001, prot. n. 28T.

Quale normativa si applica al trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti?

Il Comitato Nazionale indica la disciplina di riferimento. la direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, recepita in Italia con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 febbraio 2001, prot. n. 28T e successive modificazioni.

Quando il trasporto transfrontaliero diventa intermodale?

Secondo il Comitato nazionale qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero.

Quali sono le condizioni in base alle quali si parla di trasporto combinato di rifiuti?

Secondo il Comitato Gestori devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d’aria;
  • la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco”.

Quali imprese possono effettuare trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano?

Il Comitato ritiene che l’iscrizione in Categoria 6 sia possibile per l’impresa che sia:

  • stabilita in uno Stato appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo;
  • stabilita in Italia, purché in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (licenza comunitaria) e al mercato per il trasporto combinato, che intenda effettuare trasporti di rifiuti sui tragitti stradali, in territorio italiano, ai sensi dell’ articolo 4 del DM 15 febbraio 2001[1].
  • In quale categoria dell’Albo deve iscriversi l’azienda che voglia svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti?
  • Secondo il Comitato l’iscrizione è in Categoria 6.

Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia

L’ultima parte della Circolare riguarda le attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti da parte di aziende iscritte nelle catt. 1, 4 e 5: a quali condizioni? Ciò vale anche per le imprese stabilite all’estero ma operanti in Italia per il cabotaggio di rifiuti?

Le Imprese che svolgano attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti ma iscritte nelle catt. 1, 4 e 5, possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti?

Il Comitato ricorda che in base all’articolo 8, comma 3 del DM 120/2014 “Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta”.

Condizioni per l’esercizio di attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti

Secondo il Comitato Nazionale le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti

  • alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3,
  • purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio)
  • e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci.

L’impresa stabilita all’estero ma iscritta all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia può svolgere l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti

Sì, secondo il Comitato gestori: può infatti avvalersi del medesimo articolo 8, comma 3 per l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6.

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[1] Il Comitato ritiene infatti che la normativa comunitaria e nazionale assimila, ove ricorrano i presupposti del trasporto combinato, i menzionati tragitti iniziali e/o terminali su strada ai trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea. In base all’art.4 del DM 15 febbraio 2001 i vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l’accesso alla attività e al mercato per il trasporto possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera”.

Redazione InSic

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