Edificio che ospita la Corte di giustizia Europea

Corte di Giustizia UE: siti UNESCO, serve la VIA per i progetti di riassetto urbano

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Nella Sentenza n. 192/2022 del 30 novembre 2022 la Corte di giustizia europea stabilisce in una causa che vede contrapporte una società di costruzioni austriaca e la città di Vienna, che può essere necessaria una valutazione dell’impatto ambientale qualora un progetto di riassetto urbano si trovi in un sito del patrimonio mondiale dell’Unesco.
La Sentenza contiene inoltre importanti considerazioni sulla disciplina in materia di VIA per progetti pubblici e privati in base all’attuale disciplina europea della Direttiva 2011/92.

Demolizione e ricostruzione in un sito UNESCO: la causa  WertInvest Hotelbetriebs GmbH-Comune di Vienna

Nel caso prospettato una società WertInvest Hotelbetriebs GmbH voleva realizzare un progetto edilizio: «progetto Heumarkt Neu»nel centro storico di Vienna (Austria), sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO demolendo il preesistente Hotel InterContinental e sostituendolo con diverse nuove strutture: in base alla normativa austriaca, il progetto non raggiungeva le soglie previste dall’ordinamento austriaco al di sopra delle quali occorre effettuare una valutazione dell’impatto ambientale.

Secondo il tribunale di Vienna il progetto è uno dei più importanti progetti di riassetto urbano a Vienna dalla fine della Seconda guerra mondiale e la normativa non prevederebbe soglie o criteri in funzione dell’ubicazione o della natura dei progetti di riassetto urbano che rendano necessario effettuare una valutazione dell’impatto ambientale e non prevede neppure un esame caso. Per questo sottopone alla Corte questioni sull’interpretazione della Direttiva 2011/92, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

VIA per progetti urbanistici in siti UNESCO: cosa dice la CGE?

Il ricorso mira ad avere una pronuncia da parte della Corte su tre diverse questioni.

Prima questione: la valenza di una normativa nazionale in base alla quale i progetti di riassetto urbano  siano sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale soltanto qualora occupino una superficie di almeno 15 m² ha  e abbiano una superficie lorda di pavimento di oltre 150 000 m², senza tener conto della loro ubicazione ed  escludendo così un esame caso per caso della necessità di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale di progetti di riassetto urbano in zone di importanza storica, culturale o archeologica, come i siti del patrimonio  mondiale dell’UNESCO.

La Corte di Giustizia osserva che:

  • Se uno Stato membro fissa criteri e/o soglie limite che tengano conto solo delle dimensioni dei progetti e non anche della loro natura e della loro ubicazione, eccede il margine di discrezionalità previsto dalla Direttiva
  • La Direttiva 2011/92 richiede agli Stati membri di sottoporre a una valutazione d’impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, per la  loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione.
  • Anche un progetto di dimensioni ridotte può avere quindi un notevole impatto ambientale, se è ubicato in un luogo in cui i fattori ambientali descritti nella direttiva, tra i quali è compreso il patrimonio culturale, sono sensibili al minimo cambiamento.
  • Nel caso di specie, un progetto di riassetto multifunzionale integrato, costituito da edifici residenziali e per uffici, rappresenta un progetto di riassetto urbano ai sensi della direttiva 2011/92, anche qualora  tale progetto consista sia nella ristrutturazione di strutture esistenti che nella costruzione di nuovi edifici.

Direttiva 2011/92 e normative nazionali che richiedano la VIA solo per progetti di riassetto urbano

La seconda questione riguarda la verifica che la direttiva osti a una normativa nazionale in base alla  quale, in sede di esame della necessità di una valutazione dell’impatto ambientale a causa degli effetti cumulativi di un progetto di riassetto urbano con altri progetti, siano presi in considerazione solo progetti simili di riassetto  urbano, escludendo i progetti esistenti e a condizione che il progetto di riassetto urbano previsto rappresenti almeno il 25% della soglia di riferimento.

Secondo la Corte, la direttiva non osta a che gli Stati membri escludano da tale esame i progetti in relazione ai quali non siano iniziati i lavori e la cui realizzazione è improbabile in ragione del lasso di tempo, ad esempio cinque anni, trascorso dalla loro approvazione definitiva.

Direttiva 2011/92 e VIA: quale discrezionalità per le imprese

La terza questione riguarda lo Stato membro che ecceda il margine di discrezionalità che gli è conferito nella trasposizione della direttiva per quanto riguarda la determinazione dei progetti che devono essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale:

La Corte ricorda che spetta alle autorità di tale Stato adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i progetti interessati vengano esaminati caso per caso al fine di determinare se possano avere un notevole impatto ambientale e, in caso affermativo, affinché vengano sottoposti a una valutazione dell’impatto.

La necessità di proteggere zone di importanza storica, culturale o archeologica è particolarmente rilevante nell’ambito di un progetto di riassetto urbano di cui si prevede la costruzione su un sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

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