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Cosa si intende per emissioni penalmente sanzionate in caso di AIA? Risponde la Cassazione

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Le contravvenzioni previste dall’art. 29quattuordecies, co. 3, lett. a) e c), T.U.A., che sanzionano la violazione dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), costituiscono autonome ipotesi di reato.

  • La prima riguarda ogni caso di emissione nell’ambiente in violazione dei valori limite rilevata durante i controlli previsti nel provvedimento autorizzativo o nel corso di ispezioni
  • La seconda concerne soltanto gli scarichi idrici recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94 cit. oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi superino i valori limite predeterminati.

Lo riporta la Cassazione penale, Sez. III, nella sentenza n. 18145 dell’11.05.2021.
Il commento è a cura di S.Casarrubia, Avvocato,Studio legale Casarrubia ed è tratto dalla rubrica RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA , su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Scarico in fognatura di acque industriali oltre i limiti AIA

Dal momento che nello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali di un impianto di smaltimento di rifiuti mediante trattamento veniva riscontrata una violazione dei valori limite di emissione imposti dall’AIA, si procedeva nei confronti del delegato di funzioni in materia ambientale che, soccombente in primo grado, proponeva ricorso.

La difesa, dopo aver richiamato le definizioni di “emissioni” e di “valori limite di emissioni”, argomentava nel senso che l’ascritto art. 29quattuordecies co. 3, lett. a), T.U.A. si riferisce alle sole emissioni in atmosfera e non anche agli scarichi.

Cosa si intende per emissioni ambientali secondo la Cassazione

Tale interpretazione, tuttavia, non trova d’accordo i Giudici di legittimità, secondo i quali il richiamo alle “emissioni”, contenuto nella norma, deve essere letto in relazione alla definizione di emissione quale “scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo”, con conseguente estensione dell’ambito di operatività della disposizione in esame, applicabile per qualsiasi scarico, anche indiretto, nelle tre matrici ambientali considerate (aria, acque e suolo).

Pertanto, l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 29quattuordecies, co. 3, lett. a), è applicabile anche agli scarichi in acque.

Redazione InSic

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