Il Decreto AIUTI, DL 50/2022 convertito con Legge n.91/2022 contiene diverse disposizioni in materia di tutela ambientale ed in particolare in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) in modifica al Codice Ambiente.
In risposta il Ministero ha aggiornato il Modulo istanza di VIA e il Modulo presentazione integrazioni progettuali (disponibili entrambi sul sito ministeriale dedicato alla Valutazione di Impatto ambientale – sezione Modulistica ).
- Vediamo le principali modifiche apportate alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Per approfondire sulla VIA e per tutti gli aggiornamenti sulla documentazione e la normativa di riferimento, leggi il nostro approfondimento!
Nell'articolo
Modifiche alla procedura di VIA: cosa dice il Decreto AIUTI
Il Decreto Aiuti (DL 50/2022 convertito in legge 91/2022) all’art 10 ha apportato modifica all’art. 23, D.Lgs.152/2006, che regola la “Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti”.
Le modifiche riguardano sia la Modulistica che altri aspetti della Procedura
Decreto AIUTI: le modifiche alla modulistica di VIA
Il Ministero dell’Ambiente ha aggiornato il Modulo istanza di VIA (disponibile sul sito ministeriale dedicato alla Valutazione di Impatto ambientale), recependo alcune modifiche che il Decreto Aiuti (DL 50/2022 convertito in legge 91/2022) aveva apportato (art. 10) al Codice Ambiente (D.Lgs. n.52/2006 art.23).
Inoltre, il Ministero ha aggiornato il Modulo presentazione integrazioni progettuali, prevendendo che la documentazione in formato digitale (CD/pendrive) sia trasmessa 2 copie al MiTE e 2 copie al MIC.
Istanza di VIA: cosa presentare?
Chi presenta istanza di VIA; in base al Codice Ambiente, deve presentare:
a) il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g); (134)
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto;
e) l’avviso al pubblico;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico
Ma il Decreto Aiuti aggiunge anche
- la relazione paesaggistica (DPCM 12 dicembre 2005)
- o la relazione paesaggistica semplificata (DPR 31 del 13 febbraio 2017.
- l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico (art. 25 del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016).
Istanza di VIA: la verifica della documentazione
In base alla modifica apportata dal Decreto Aiuti, entro 15 gg l’Autorità competente verifica la completezza della documentazione (cause ostative e pagamento contributo art.33).
Se la documentazione è incompleta, l’Autorità può assegnare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le integrazioni, scaduto il quale l’istanza si intende ritirata e archiviata.
Procedure di VIA: le altre modifiche del Decreto Aiuti al Codice dell’Ambiente
All’Articolo 10 si apporta modifica al Codice dell’Ambiente in diversi altri articoli, prevedendo:
- eliminazione del diritto di voto del rappresentante del Ministero della cultura partecipante alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC previsto all’art. 8 comma 2;
- nell’esame dell’istanza di VIA, la verifica della documentazione viene svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nonché dalla competente Direzione generale del Ministero della Cultura; sono previste anche modifiche dei termini relativi all’avvio dell’istruttoria [modifiche art.23, 25 e 27];
- il provvedimento di proroga della VIA, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, non dovrà contenere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario [disposizione contenuta nel comma 1, lettera c dell’art.10 del DL Aiuti)];
- con riferimento ai progetti di competenza statale, si abroga il punto 4) dell’allegato II alla parte seconda del Codice dell’ambiente, che prevede l’obbligo di VIA per gli Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km, nonché per gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri [comma 1, lettera d)].
Autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: semplificazioni Decreto AIUTI (art.7)
Nell’Articolo 7 si introducono forme di semplificazione procedimentale per l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili: le norme prevedono che nei procedimenti di autorizzazione di questi impianti, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Alle stesse deliberazioni si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del D.lgs. n. 152/2006 sui contenuti del provvedimento di VIA.
Pertanto, tali deliberazioni, anche in caso di amministrazioni dissenzienti confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall’Amministrazione competente successivamente; se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio, l’autorizzazione si intende rilasciata.
Le Deliberazioni prese dal Consiglio dei ministri prevedono la partecipazione senza diritto di voto, dei Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, per esprimere la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
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