Infatti “il titolare di una impresa, in presenza di una pluralità di adempimenti che non è in grado di ottemperare, può trasferire le sue funzioni e connesse responsabilità penali ad altre persone dotate di valida delega“, che deve essere: chiara (in modo che il soggetto conosca le mansioni attribuitigli) ed effettiva e deve conferire al delegato (che deve essere persona tecnicamente idonea) autonomia gestionale ed economica.
Partendo da questi presupposti, la Cassazione precisava – traslando il discorso sulla disciplina ambientale – che la delega di funzioni può operare quale scriminante della responsabilità penale solo laddove le dimensioni dell’impresa siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità.
Con la recente sentenza n. 52636/2017 la Cassazione ha definitivamente superato la precedente impostazione, secondo la quale la delega di funzioni poteva operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante della impresa solo laddove le dimensioni aziendali fossero state tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a struttura semplice.
L’articolo di A.Quaranta, Environmental Risk and crisis manager analizza la sentenza sul numero di Giugno/Luglio di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro
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