Delega di funzioni: non più giustificata in base alle dimensioni dell’impresa

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La Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con sentenza n. 27862 del 2 luglio 2015, ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica, il quale sosteneva che non fosse efficace la delega che possedevano gli amministratori di una società in materia ambientale, perché si trattava di una struttura produttiva semplice.
La Corte ha ritenuto che, con l’introduzione dell’istituto della delega di funzioni nel Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 2008), è stato possibile escludere la delega anche in materia ambientale, per il principio di non contraddizione, ed anche che non rilevano le dimensioni dell’impresa.


Il fatto
Tre amministratori di una società sono stati assolti in primo e secondo grado per insussistenza del reato d’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 29 quattuordecies del D.Lgs. n. 152 del 2006).
Per questo motivo il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto efficace la delega di funzioni degli amministratori della società in materia ambientale.
Secondo il ricorrente tale delega è ammessa per strutture plurisoggettive e non per strutture produttive semplici, come nel caso in esame.

Secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione Penale, ha ritenuto infondato il ricorso, in quanto ha affermato che il giudice di primo grado fosse giunto all’assolvimento degli amministratori a seguito dell’emersione, nel corso del giudizio, di una delega specifica del terzo coamministratore.
Oltre al fatto che il ricorso in primo grado era fondato sulla consapevolezza degli amministratori di una disordinata conservazione dei rifiuti, che li aveva portati a non intervenire.
Invece, secondo il giudice di merito, esisteva un amministratore con una specifica delega che si occupava di curare gli adempimenti dell’azienda in materia ambientale, tanto da far ritenere insussistente la posizione di garanzia o di concorso per cui erano stati chiamati a rispondere gli imputati.
Il PM aveva anche evocato la carenza del requisito della necessità della delega, il quale per la giurisprudenza è richiesto nei reati ambientali (Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007 – dep. 11/02/2008).
Però, da quando è stato introdotto l’istituto della delega di funzioni nel Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 2008), la necessità non è più un requisito richiesto ai fini della produzione di effetti, dato che è ammissibile in campo prevenzionistico l’attribuzione delle funzioni delegate anche in realtà di modesta entità organizzativa.
Da questo risulta che il requisito dimensionale non costituisce una condizione o un requisito per l’efficacia della delega di funzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Così, il legislatore, escludendo la necessità della delega in materia prevenzionistica, l’ha esclusa anche in materia ambientale, essendo l’esercizio delle funzioni e gli adempimenti delegati sempre in contatto tra i due settori.
A confermare questo orientamento c’è il principio di non contraddizione, il quale impone di ritenere che in materia ambientale non sia necessario il requisito della necessità della delega, in quanto in uno stesso ordinamento non si può consentire, da un lato, in materia prevenzionistica la mancanza del requisito e, dall’altro, vietare in materia ambientale la delega di funzioni nelle modeste realtà organizzative.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che, in materia ambientale, sulla base dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, il trasferimento delle funzioni delegate non debba essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o in base alle esigenze organizzative della stessa.

Per quanto riguarda il motivo di ricorso sull’illegittima attribuzione dell’efficacia dell’atto di delega, gli ermellini hanno affermato che la responsabilità penale per l’inosservanza e la violazione delle norme ambientali “non può essere fatta risalire alle persone preposte ai vertici dell’organizzazione, della gestione e dell’amministrazione della impresa, ma deve essere individuata, per ciascuno dei soggetti della produzione, con riferimento ai compiti attribuiti ed alle mansioni svolte in concreto nella gestione dell’impresa, limitatamente ai settori di specifica competenza”.
Solo nel caso in cui mancasse la ripartizione, allora gli amministratori risponderebbero penalmente per la loro responsabilità, pertanto essendo “persone fisiche rappresentative della società imprenditrice, si identificano con i soggetti primari destinatari delle norme poste a garanzia del bene ambiente, e penalmente responsabili in conseguenza delle loro violazioni”.
Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso del PM e sollevato gli amministratori dalla responsabilità.


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Redazione InSic

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