Domanda di AIA: dal Min. Ambiente chiarimenti sulla Relazione da presentare

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Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014 che in materia di AIA regola le modalità per la redazione della “Relazione di riferimento” per le installazioni sottoposte ad AIA, prevista all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del Codice Ambiente. La lettera v bis) è stata di recente introdotta dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.


La relazione di riferimento cui si riferisce la nuova lettera “v bis, riporta le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni, riguardano almeno:
– l’uso attuale e, se possibile,
– gli usi passati del sito, nonché, se disponibili,
– le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata.
Le ulteriori informazioni definite da altra normativa (che soddisfano i requisiti della lettera v bis) possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.

Nella redazione della relazione di riferimento si deve tenere conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;
Il decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014, in attuazione dell’articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce le modalità per la redazione della relazione.
Le modalità di redazione della Relazione non riguardano le installazioni collocate interamente in mare (art. 1 comma 2 del DM n.207/2014) non essendo in alcun caso soggette agli obblighi di cui all’articolo 29-ter (domanda di AIA) , comma 1, lettera m (nel caso in cui l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose), del Codice Ambiente.
Il decreto riporta anche che la tempistica per la presentazione della Relazione per le attività elencate nell’Allegato XII alla parte seconda del Codice Ambiente.

All’articolo 2 invece riporta alcune definizioni, in particolare sui concetti di “aree verdi”, “brownfields” (sito interessato da attività pregresse suscettibili di determinare la presenza di sostanze pericolose pertinenti nel suolo o nelle acque sotterranee),e “centri di pericolo”
L’obbligo di presentare la Relazione di riferimento riguarda (art. 3 del DM n.207/2014)
1. I gestori degli impianti elencati nell’Allegato XII alla parte seconda del Codice Ambiente, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale, presentano all’autorità competente la relazione di riferimento.
2. Nel caso di attività elencate nell’Allegato VIII alla parte seconda del Codice, il gestore dovrà eseguire la procedura di cui all’Allegato 1 del DM n.207/2014, per verificare la sussistenza dell’obbligo di presentazione all’autorità competente, della relazione di riferimento, presentandone gli esiti all’autorità stessa.

Quanto alla tempistica della relazione di riferimento da parte delle installazioni sottoposte ad AIA in sede statale, di cui si accennava sopra, l’articolo 4 del DM n.207/2014 indica che
1. I gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale al momento dell’entrata in vigore del DM n.207/2014 dovranno presentare all’autorità competente la relazione di riferimento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, ove soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3.
2. I gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale al momento dell’entrata in vigore del DM n.207/2014, tenuti ad effettuare la procedura di cui all’articolo 3(vedi sopra), comunicano all’autorità competente gli esiti di tale procedura, entro tre mesi dall’entrata in vigore del DM n.207/2014.
Si rimanda all’articolo 4 la consultazione degli ulteriori dettagli sulla tempistica.

L’Articolo 5 del DM n.207/2014 detta invece i Contenuti minimi della relazione di riferimento, e fa riferimento a quelli della comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UÈ relativa alle emissioni industriali”, o almeno si richiede che la Reazione contenga le informazioni di cui all’Allegato 2 del DM n.207/2014.


Si specifica a riguardo delle informazioni minime (rimandiamo alla lettura integrale dell’Allegato 2 del DM n.207/2014) che le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee relative alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, ove non già disponibili in applicazione di altra normativa, vanno acquisite, valutate ed elaborate conformemente alle indicazioni delle linee guida della comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 e alle indicazioni generali di cui all’Allegato 3 del DM n.207/2014.

Redazione InSic

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