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Emergenza COVID_19: chiarimenti Accredia su procedure EMAS

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Con Circolare n.9/2020 di ACCREDIA, l’Istituto si rivolge agli Organismi accreditati per lo schema EMAS e indica alcune correzioni allo schema EMAS a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Verifica iniziale
Quanto alle fasi di verifica iniziale: l’Istituto specifica che ” Nei casi di verifica iniziale in cui è necessario una verifica diretta dei processi realizzativi on site (es: sopralluogo in stabilimento per lo schema ISO 45001, la verifica delle attività operative ambientali in sito per ISO 14001, sopralluogo presso il cliente del contratto EPC per lo schema ESCo), è possibile condurre comunque parte della verifica in remoto e posticipare la restante parte di verifica on site di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto. Con l’effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (es: rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale.”
L’Istituto aggiunge però, in correzione che: “Il Verificatore Ambientale, oltre a convalidare la Dichiarazione Ambientale, rilascia una “dichiarazione del verificatore ambientale sulle attività di verifica e convalida”, in cui conferma che non risultano elementi che attestino l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. Un Verificatore Ambientale deve poter visitare l’azienda per poter emettere questa attestazione; si ricorda che a questa verifica fa seguito anche un sopralluogo dell’ARPA competente per il rilascio della registrazione EMAS.

Sorveglianza e rinnovo
Possibile la verifica in remoto: “Sorveglianze e rinnovo: fatto salvo quanto disposto per il settore 28 (si veda il punto successivo), vista la conoscenza e la valutazione pregressa dell’azienda, sarà sempre possibile effettuare l’audit completamente in remoto con un focus sui processi gestionali ed un campionamento documentale delle attività, rimandando al successivo audit, la verifica on site dei processi realizzativi.”
Si precisa inoltre che le eventuali richieste di proroga dei termini per la presentazione degli aggiornamenti annuali e dei rinnovi della Registrazione EMAS devono essere presentati al Comitato Emas. Non è invece necessario che vengano autorizzate le verifiche di sorveglianza e rinnovo svolte in remoto, sopra citate; è sufficiente che vengano rispettate le disposizioni definite nella circolare tecnica emessa da ACCREDIA.

Redazione InSic

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